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Sez. 6 - 1, Sentenza n. 8468 del 28/05/2012 (Rv. 622828 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Procedura fallimentare - Durata ragionevole - Computo - Procedure di media complessità - Cinque anni - Procedure notevolmente complesse - Sette anni - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622828-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per la violazione del termine di durata ragionevole del processo, a norma dell'art. 2, comma secondo, della legge n. 89 del 2001, la durata delle procedure fallimentari, secondo lo standard ricavabile dalle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, è di cinque anni nel caso di media complessità e, in ogni caso, per quelle notevolmente complesse - a causa del numero dei creditori, la particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare (partecipazioni societarie, beni indivisi, ecc.), la proliferazione di giudizi connessi o la pluralità di procedure concorsuali interdipendenti - non può superare la durata complessiva di sette anni. (Nella specie, è stata cassata la pronuncia della corte d'appello, che aveva determinato la durata ragionevole del fallimento in cinque anni, anzichè in sette, nonostante il rilevante numero di creditori, la laboriosità della liquidazione dell'attivo concernente l'affitto dei locali dell'azienda protrattosi per undici anni, la ristrutturazione dell'impresa fallita, la vendita dell'immobile, delle attrezzature e delle merci).

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)