Codici penali militari di pace e di guerra
Testo in vigore al
Art. 191
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1985, N. 689
Art. 192
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1985, N. 689
Art. 193
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1985, N. 689
Art. 194
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1985, N. 689
Capo IV. Dell'abuso di autorita'
Art. 195 Violenza contro un inferiore
1. Il militare, che usa violenza contro un inferiore, e' punito con la reclusione militare da uno a tre anni.
2. Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale, ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea puo' essere aumentata.
Art. 196 Minaccia o ingiuria a un inferiore
1. Il militare, che minaccia un ingiusto danno ad un inferiore in sua presenza, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.
2. Il militare, che offende il prestigio, l'onore o la dignita' di un inferiore in sua presenza, e' punito con la reclusione militare fino a due anni.
3. Le stesse pene si applicano al militare che commette i fatti indicati nei commi precedenti mediante comunicazione telegrafica, telefonica, radiofonica o televisiva, o con scritti o disegni o con qualsivoglia altro mezzo di comunicazione, diretti all'inferiore.
4. La pena e' aumentata se la minaccia e' grave o se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma dell'articolo 339 del codice penale.
5. Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dello stesso articolo 339, si applica la reclusione militare da tre a quindici anni.
Art. 197
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1985, N. 689
Capo V. Disposizione comune ai capi terzo e quarto
Art. 198 Provocazione
1. Se alcuno dei reati preveduti dai capi terzo e quarto e' commesso nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto del superiore o dell'inferiore, e subito dopo di esso o subito dopo che il colpevole ne ha avuta notizia, alla pena dell'ergastolo e' sostituita la reclusione non inferiore a quindici anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla meta'.
Art. 199 Cause estranee al servizio o alla disciplina militare
1. Le disposizioni dei capi terzo e quarto non si applicano quando alcuno dei fatti da esse preveduto e' commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori dalla presenza di militari riuniti per servizio e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare o in luoghi militari.
Capo VI. Del reato militare di duello
Sezione I. Disposizione generale
Art. 200 Disposizioni penali applicabili
1. In caso di sfida a duello, di accettazione di sfida o di uso delle armi in duello fra militari in servizio, in luogo delle disposizioni del Codice penale relativo ai reati suindicati, si applicano quelle delle sezioni seguenti.
Sezione II. Del duello fra superiore e inferiore
Art. 201 Inferiore che sfida il superiore; accettazione; duello
1. Il militare, che sfida a duello un superiore, anche se la sfida non e' accettata, e' punito, se il duello non avviene, con la reclusione militare da sei mesi a due anni.
2. Il superiore, che accetta la sfida, e' punito con la reclusione militare fino a un anno, sempre che il duello non avvenga.
3. Se il duello avviene, si applica la reclusione militare da uno a sette anni per l'inferiore, e da sei mesi a tre anni per il superiore.
Art. 202 Superiore che sfida l'inferiore; accettazione; duello
1. Il militare, che sfida a duello un inferiore, anche se la sfida non e' accettata, e' punito, se il duello non avviene, con la reclusione militare fino a un anno.
2. L'inferiore, che accetta la sfida, e' punito con la reclusione militare fino a otto mesi, sempre che il duello non avvenga.
3. Se il duello avviene, si applica la reclusione militare da sei mesi a tre anni per il superiore, e da tre mesi a due anni per l'inferiore.
Art. 203 Promozione dell'inferiore
1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui la sfida e' portata, o il duello avviene, dopo che l'inferiore e' stato promosso a grado eguale a quello del superiore, ma per cause di servizio anteriori alla promozione.
Sezione III. Del duello fra eguali
Art. 204 Sfida; accettazione; duello
1. Il militare, che sfida a duello altro militare di pari grado, anche se la sfida non e' accettata, e' punito, se il duello non avviene, con la reclusione militare fino a due mesi.
2. La stessa pena si applica al militare, che accetta la sfida, sempre che il duello non avvenga.
3. Il duellante e' punito con la reclusione militare fino a tre anni.
Sezione IV. Disposizioni comuni alle sezioni seconda e terza
Art. 205 Casi di non punibilita'
1. Non sono punibili i padrini o secondi, le persone che hanno agevolato il duello e il sanitario che presta la propria assistenza ai duellanti.
Art. 206 Circostanze aggravanti e circostanza attenuante
1. Le pene stabilite dalle disposizioni delle sezioni precedenti sono aumentate da un terzo alla meta':
1° se la sfida e' portata o il duello avviene per causa di servizio;
2° se il duello avviene, senza che la vertenza sia stata deferita al giuri d'onore e da questo decisa, ovvero dopo che il giuri d'onore ha deciso che non v'era ragione a contesa o che la vertenza doveva essere amichevolmente composta.
2. Le pene stabilite dalle disposizioni delle sezioni precedenti sono diminuite fino a un sesto, se il colpevole e' stato indotto alla sfida o al duello da grave insulto o da grave onta.
Art. 207 Esclusione della rimozione
1. La condanna per alcuno dei reati preveduti dalle sezioni precedenti non importa la rimozione.
Art. 208 Omesso deferimento della vertenza al giuri' d'onore
1. Ciascuno dei militari rappresentanti delle parti, il quale, nel caso in cui non sia stato possibile comporre la vertenza sorta fra due militari, omette di deferirla al giuri d'onore, e' punito con la reclusione militare fino a un anno.
Art. 209 Casi di applicazione delle pene stabilite per la insubordinazione, l'abuso di autorita', l'omicidio e la lesione personale
1. Se ricorre alcuna delle circostanze prevedute dal primo comma dell'articolo 397 del codice penale, in luogo delle disposizioni degli articoli precedenti, si applicano:
1° quelle contenute nei capi terzo e quarto di questo titolo, nel caso di duello fra militari di grado diverso;
2° quelle relative ai reati contro la vita e l'incolumita' individuale, preveduti da questo codice e dal codice penale, nel caso di scontro fra militari di pari grado.
2. La frode o la violazione delle condizioni stabilite quanto alla scelta delle armi o allo scontro, e' a carico non solo di chi ne e' l'autore, ma anche di quello fra i duellanti, padrini o secondi, che ne ha avuto conoscenza prima o durante lo scontro.
3. Le disposizioni del primo comma di questo articolo si applicano anche a chi ha provocato il duello con l'intento di carpire denaro o altra utilita'; ferma, in ogni caso, l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 629 del codice penale.
Art. 210 Facolta' di non rinviare a giudizio o di non pronunciare condanna
1. Nei casi preveduti dall'articolo 204, quando ricorrono circostanze di particolare valore morale, il giudice puo' astenersi dal rinviare a giudizio, e, qualora si proceda al giudizio, puo', nella stessa sentenza, astenersi dal pronunciare condanna.
2. Nei casi medesimi, il giudice, qualora non ritenga di astenersi dal rinviare a giudizio o dal pronunciare condanna, puo' diminuire la pena da un terzo a due terzi.
Art. 211
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 23 MARZO 1956, N. 167