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Sez. 3, Sentenza n. 8598 del 07/08/1991 (Rv. 473413 - 01)

Esecuzione forzata - Sospensione dell'esecuzione | Sentenza di condanna notificata in forma esecutiva unitamente al precetto - Appello della parte intimata - Successiva proposizione di opposizione all'esecuzione - Provvedimento di sospensione del processo - Competenza del giudice dell'esecuzione.
Stato
decisa il 1991-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473413-01

Esecuzione forzata - Sospensione dell'esecuzione

Nel caso in cui una sentenza di condanna notificata in forma esecutiva insieme al precetto sia, dalla parte intimata, appellata, chiedendosi al giudice di secondo grado declaratoria di invalidità della sentenza impugnata quale titolo per l'esecuzione forzata, per il motivo che la sentenza medesima, pubblicata da meno di un anno, non era stata mai notificata, e successivamente venga proposta opposizione all'esecuzione, compete al giudice della esecuzione pronunciarsi sul provvedimento di sospensione del processo, ove concorrano gravi motivi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)