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Sez. 3, Sentenza n. 9566 del 01/10/1997 (Rv. 508407 - 01)

SICILIA - CONTRATTI AGRARI | Ripartizione dei prodotti arborei - Legge Regione Sicilia n. 11 del 1947 - Applicabilità ai rapporti sorti successivamente - Esclusione - Legge Regione Sicilia n. 4 del 1964 - Abrogazione della esclusione riguardante i prodotti arborei agrumicoli - Applicabilità delle maggiorazioni previste dalla legge n. 11 del 1947 anche ai rapporti sorti successivamente a tale legge riguardanti le coltivazioni agrumicole - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508407-01

SICILIA - CONTRATTI AGRARI

In tema di ripartizione dei prodotti a coltura arborea ed arbustiva con esclusione degli agrumeti, la legge regionale siciliana n. 11 del 1947 non ha imposto quote fisse di ripartizione, ma ha stabilito percentuali di maggiorazione della quota già spettante al colono per contratto individuale o collettivo o sulla base di usi o consuetudini; tale legge, pertanto, presupponendo una preesistente misura già determinata delle quote di ripartizione, disciplinava esclusivamente i rapporti già in essere alla data della sua entrata in vigore, senza interferire su quelli successivamente conclusi. Ne consegue che l'abrogazione della esclusione degli agrumeti ad opera della legge regionale siciliana n. 4 del 1964 non può comportare, in relazione agli agrumeti, l'applicazione delle percentuali di maggiorazione previste dalla citata legge n. 11 del 1947 a quei rapporti ai quali tale legge non era in ogni caso applicabile per essere essi sorti in epoca successiva alla sua emanazione e che pertanto restano soggetti esclusivamente al generale aumento del 5 per cento delle quote previsto dalla citata legge n. 4 del 1964.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 22/09/1947 num. 11 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 16/03/1964 num. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)