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Sez. L, Sentenza n. 7050 del 28/07/1994 (Rv. 487552 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Assegno di invalidità ex art. 13 legge n. 118 del 1971 - Presupposto - Invalido "incollocato al lavoro" - Estremi.
Stato
decisa il 1994-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487552-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

Ai fini del diritto all'assegno d'invalidità previsto dall'art. 13 della legge 13 marzo 1971 n. 118, l'invalido è da ritenersi "incollocato al lavoro" non per effetto del mero stato di disoccupazione o non occupazione ma solo quando, essendo iscritto (o avendo presentato domanda d'iscrizione) nelle liste speciali degli aventi diritto al collocamento obbligatorio, non abbia conseguito un'occupazione in mansioni compatibili con le sue condizioni fisiche.

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 19, Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)