Sez. 1, Sentenza n. 1010 del 12/06/1968 Ud. (dep. 28/09/1968) Rv. 109208 - 01
REATI CONTRO LA MORALITA PUBBLICA E IL BUON COSTUME -DISPOSIZIONI COMUNI - DELITTO PERSEGUIBILE A QUERELA -CONNESSIONE CON DELITTO PERSEGUIBILE DI UFFICIO -INESISTENZA DEL FATTO COSTITUENTE IL DELITTO PERSEGUIBILE D'UFFICIO - ESCLUSIONE DELLA CONNESSIONE.*
REATI CONTRO LA MORALITA PUBBLICA E IL BUON COSTUME -DISPOSIZIONI COMUNI - DELITTO PERSEGUIBILE A QUERELA -CONNESSIONE CON DELITTO PERSEGUIBILE DI UFFICIO -INESISTENZA DEL FATTO COSTITUENTE IL DELITTO PERSEGUIBILE D'UFFICIO - ESCLUSIONE DELLA CONNESSIONE.*
L'inesistenza ontologica del fatto che costituisce un reato perseguibile d'ufficio fa venir meno il presupposto richiesto dall'art.542. Comma 3, n.2 cod. pen. per la perseguibilita d'ufficio dei connessi reati contro la liberta sessuale che, secondo il loro titolo, siano perseguibili a querela della persona offesa. Infatti, pur essendo vero che la connessione di cui al citato articolo costituisce una condizione di procedibilita, per cui e sufficiente che sussista al momento iniziale del processo, e chiaro che l'inesistenza del fatto, per cui si e iniziata l'Azione penale in ordine al reato connesso, la fa venir meno, non potendo esservi connessione tra un fatto certo ed un fatto inesistente. (V.108691, anno 1968, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 542 com. 3 n. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)