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Sez. 3 - , Sentenza n. 1301 del 19/01/2017 (Rv. 642705 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE | Giudizio di rinvio - Spese processuali - Compensazione - Disciplina applicabile “ratione temporis” - Criterio di individuazione - Riferimento all’atto introduttivo del giudizio primo grado - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642705-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE

Il procedimento che si svolge a seguito di cassazione con rinvio rappresenta una fase ulteriore di quello originario, da ritenersi unico ed unitario, sicché, ove intenda compensare le spese processuali, il giudice "ad quem" deve applicare la disciplina vigente alla data di notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e non di quello in riassunzione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in sede di rinvio, aveva provveduto alla compensazione delle spese processuali per "giusti motivi", osservando che, poiché l'atto di citazione introduttivo del giudizio di prime cure era stato notificato il 22 maggio 1991, dovesse trovare applicazione la disciplina antecedente alla novella apportata dalla l. n. 263 del 2005 e non quella, diversa, vigente al momento della notifica dell'atto di riassunzione, intervenuta il successivo 8 luglio 2010).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)