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Sez. 3, Sentenza n. 4711 del 29/04/1991 (Rv. 471902 - 01)

Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Risoluzione - Inadempimento | Esecuzione di miglioramenti compiuta dall'affittuario senza il consenso del concedente - Inadempimento rilevante - Sussistenza.
Stato
decisa il 1991-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471902-01

Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Risoluzione - Inadempimento

Anche alla stregua della nuova disciplina introdotta dall'art. 5 della legge n. 203 del 1982, l'esecuzione di miglioramenti compiuta dall'affittuario senza il consenso del concedente costituisce inadempimento rilevante ai fini della risoluzione del rapporto, comportando violazione, da parte dell'affittuario medesimo, sia dell'obbligo di non mutare l'originaria destinazione del fondo che dell'obbligo di buona fede nell'esecuzione del contratto.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)