Sez. 3, Sentenza n. 490 del 22/01/1979 (Rv. 396608 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - IN GENERE - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO DA FATTO ILLECITO PROPOSTA DALL'ATTORE IN PRIMO ED IN SECONDO GRADO - DEDUZIONE IN CASSAZIONE DELL'OMESSA DECLARATORIA DI RESPONSABILITA DEL CONVENUTO PER DANNO DA COSE IN CUSTODIA - INAMMISSIBILITA.*
RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - IN GENERE - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO DA FATTO ILLECITO PROPOSTA DALL'ATTORE IN PRIMO ED IN SECONDO GRADO - DEDUZIONE IN CASSAZIONE DELL'OMESSA DECLARATORIA DI RESPONSABILITA DEL CONVENUTO PER DANNO DA COSE IN CUSTODIA - INAMMISSIBILITA.*
Nel giudizio di legittimita, eccettuate le questioni rilevabili d'ufficio, non possono proporsi questioni nuove, che richiedano accertamenti di fatto non compiuti nelle fasi di merito o implichino un radicale mutamento del sistema difensivo svolto nelle dette fasi. Di conseguenza, avendo l'attore chiesto, in primo grado e in appello, il risarcimento del danno da fatto illecito ex art 2043 cod civ, non e ammissibile il ricorso per Cassazione con cui egli lamenti non essere stata dichiarata la responsabilita del convenuto per danno da cose in custodia, ex art 2051, giacche questo articolo postula che sia stato prospettato al giudice del merito, in fatto, almeno il potere di custodia del convenuto sulla cosa che ha cagionato il danno. (V 1838/75, mass n 375505).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)