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Sez. U, Sentenza n. 17068 del 08/08/2011 (Rv. 618542 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - ISCRIZIONE | Giudice tributario - Esercizio delle funzioni relative - Conseguenze - Iscrizione di diritto nell'albo degli avvocati - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618542-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - ISCRIZIONE

In tema di ordinamento della professione forense, l'esercizio delle funzioni di componente delle commissioni tributarie non è equiparabile a quello di magistrato inquadrato nell'ordine giudiziario e, di conseguenza, non può consentire l'iscrizione di diritto del giudice tributario nell'albo degli avvocati sulla base del mero decorso dell'arco temporale stabilito dalla legge (artt. 26 e 30 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36) per i magistrati professionali.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 26 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 30 CORTE COST., Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1992 num. 545 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)