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Sez. 1, Sentenza n. 16320 del 16/11/1990 Ud. (dep. 07/12/1990) Rv. 185982 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - STATO D'IRA - SENTIMENTO DI VENDETTA - APPLICABILITÀ DELL'ATTENUANTE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-11-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/185982-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - STATO D'IRA - SENTIMENTO DI VENDETTA - APPLICABILITÀ DELL'ATTENUANTE - ESCLUSIONE.*

Condizione essenziale per l'applicabilità dell'attenuante della provocazione ex art. 62 n. 2 cod. pen. è che il reato sia stato commesso in stato d'ira, come reazione al fatto ingiusto altrui. Ne consegue che non sussiste l'attenuante se l'Azione del provocato sia stata commessa sotto l'impulso di uno stato d'animo diverso dall'ira, quale la vendetta, sia pure insorto in correlazione con un fatto ingiusto altrui. (Conf mass n 136566; (Conf mass n 140684).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)