Sez. U, Sentenza n. 11259 del 15/10/1992 (Rv. 478936 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione in generale - Difetto di giurisdizione - In genere | Debitore cambiario - Domanda al Presidente del Tribunale per non essere inserito nell'elenco dei protesti - Giurisdizione - Difetto assoluto - Sussistenza.
Giurisdizione civile - Giurisdizione in generale - Difetto di giurisdizione - In genere
Sussiste difetto assoluto di giurisdizione sulla domanda diretta dal soggetto, che pretende di essere leso dalla pubblicazione del protesto di un titolo cambiario, al presidente del tribunale per ottenere l'ordine di non inserire il suo nome di debitore cambiario nell'elenco dei protesti, in quanto tale inserzione configura un atto materiale di mera rilevanza interna alla prima fase del procedimento di protesto, quale disciplinata dall'art. 3 della legge 12 febbraio 1955 n. 77 ed intesa semplicemente ad una raccolta di dati e documenti in funzione preparatoria della seconda fase, di competenza della Camera di Commercio, che provvede alle relative pubblicazioni, rispetto alle quali soltanto si configurano interessi tutelabili.
Riferimenti normativi: Legge 12/02/1955 num. 77 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)