Sez. 2, Ordinanza n. 1995 del 29/03/1971 Cc. (dep. 03/06/1971) Rv. 118164 - 01
PROCEDIMENTO PENALE - INAMMISSIBILITA DI UN SECONDO GIUDIZIO (NE BIS IN IDEM) - CONCORSO DI REATI - COSA GIUDICATA - EFFETTO PRECLUSIVO - GIUDIZIO PER UN REATO CONCORRENTE FORMALMENTE CON QUELLO GIUDICATO - INSUSSISTENZA DELLA PRECLUSIONE.*
PROCEDIMENTO PENALE - INAMMISSIBILITA DI UN SECONDO GIUDIZIO (NE BIS IN IDEM) - CONCORSO DI REATI - COSA GIUDICATA - EFFETTO PRECLUSIVO - GIUDIZIO PER UN REATO CONCORRENTE FORMALMENTE CON QUELLO GIUDICATO - INSUSSISTENZA DELLA PRECLUSIONE.*
La preclusione stabilita dall'art 90 cod proc pen, che vieta di esercitare l'Azione penale per un reato precedentemente giudicato, o per un reato di altro titolo che lo sostituisca per diversa definizione o che ne resti escluso in base ai principi concernenti il concorso di norme, presuppone che si proceda contro il medesimo imputato e per lo stesso fattò essa quindi non puo essere invocata quando il fatto, pur essendo unico come entita di ordine materiale, importi la violazione di piu Disposizioni di legge e sia oggetto di diverse incriminazioni in relazione a piu e diversi interessi lesi. Allorche la stessa Azione od omissione abbia causato piu eventi che abbiano posto in essere piu titoli di reato, realizzando cosi l'ipotesi del concorso formale di reati, il fatto puo essere riesaminato sotto il profilo di una diversa violazione di legge e costituisce oggetto di un nuovo giudicato, sempre che tale diverso profilo non sia stato affatto esaminato in precedenza e, nell'altro giudizio, non sia stata esclusa la sussistenza del fatto o la commissione di esso da parte dell'imputato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)