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Approvazione del Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia

Testo in vigore al

Capo VI. Divieti generali di caccia.

Art. 34

1. Sono vietate sia la presa sia la detenzione di uova, di nidi e di piccoli nati di selvaggina, salvo che nelle bandite, nelle riserve e nelle zone di ripopolamento e cattura a scopo di ripopolamento e salve le eccezioni di cui agli articoli 24 e 25.

2. Il presidente della Giunta provinciale, in casi di particolari necessita' tecniche di ripopolamento di altre localita', puo' consentire, su proposta del Comitato provinciale della caccia, deroghe al divieto posto al prime comma.

3. Per la, protezione delle linee di conduttura della energia elettrica e' permessa al personale addetto la distruzione dei nidi costruiti sui pali e piloni delle linee stesse, da compiersi anche con uso del fucile, purche' il detto personale sia munito della prescritta licenza e venga preventivamente designato al Comitato provinciale della caccia,

4. Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000, e da L. 200 a L. 2000 quando si tratti di selvaggina stanziale protetta.

5. In caso di condanna di persona sottoposta alla patria potesta' o alla tutela, qualora il condannato sia insolvibile, il genitore o tutore e' obbligato al pagamento di una somma pari all'ammontare dell'ammenda inflitta al colpevole. Qualora anche il genitore o il tutore risulti insolvibile la pena inflitta e' convertita, nei riguardi del condannato, ai sensi dell'art. 136 del Codice penale.

6. Non e' punibile colui che raccolga uova, nidi o piccoli nati per sottrarli a sicura distruzione o morte, purche' ne dia avviso entro 24 ore al Comitato provinciale della caccia o alla Sezione della Federazione italiana della caccia piu' vicina, che adottano le disposizioni del caso.14

Art. 35

1. E' vietata la cattura di selvaggina stanziale protetta a mezzo di reti, eccetto nelle bandite, nelle riserve e nelle zone di ripopolamento e cattura a scopo di ripopolamento o di miglioramento tecnico.

2. Il presidente della Giunta provinciale puo' altresi' consentire, in caso di particolari necessita' tecniche di ripopolamento di altre localita', su proposta del Comitato provinciale della caccia, deroghe al divieto di cui alla prima parte del precedente comma.

3. Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 500 a L. 3000.14

Art. 36

1. E' vietato cacciare o catturare qualsiasi specie di selvaggina da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole, salvo nei casi previsti dagli articoli 24 e 25.

2. Le operazioni destinate a preparare i richiami possono effettuarsi anche due ore prima della levata del sole e il ritiro puo' avvenire sino a due ore dopo il tramonto.

3. E' pure consentito lasciare tese le reti nelle ore notturne.

4. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 80.000 e da lire 20.000 a lire 160.000 quando si tratta di selvaggina stanziale protetta. La pena e' raddoppiata quando, nel caso di caccia notturna, essa sia esercitata con uso di sorgenti luminose. In questo caso alla condanna segue la revoca della licenza di caccia o di uccellagione per un periodo da tre a cinque anni.

5. Nelle ore notturne di cui al primo comma e' altresi' vietato il porto e l'uso delle armi da caccia caricate con munizioni spezzate.
Il divieto non si applica agli agenti di vigilanza. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000
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Art. 37

1. E' fatto divieto di cacciare e di catturare qualsiasi specie di selvaggina quando il terreno in tutto o nella maggior parte sia coperto di neve.

2. E' fatta eccezione per il camoscio e i tetraonidi nella zona delle Alpi, per i palmipedi e i trampolieri nelle paludi, stagni, risaie, prati marcitori, laghi, corsi dei fiumi e sul litorale, e per la caccia e l'uccellagione alla selvaggina migratoria da capanni preventivamente denunciati al Comitato provinciale.

3. Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000 e da L. 200 a L. 2000 ove si tratti di selvaggina stanziale protetta.14

Art. 38

1. E' sempre proibito uccidere o catturare:

  1. a) lo stambecco, il camoscio dell'Abruzzo o il muflone;

  2. b) i giovani camosci dell'anno e lo madri che li accompagnano;

  3. c) le femmine dei daini, dei cervi e dei caprioli;

  4. d) l'orso;

  5. e) la marmotta, durante il letargo;

  6. f) la foca;

  7. g) i pipistrelli di qualsiasi specie;

  8. h) l'avvoltoio degli agnelli (Gypaetus barbatus), la gru, il fenicottero, le cicogne ed i cigni;

  9. i) i rapaci notturni, eccettuato il gufo reale. Questa disposizione non si applica alla cattura della civetta e dei barbaggianni destinati a servire da zimbello;

  10. l) le femmine dell'urogallo e del fagiano di monte;

  11. m) le rondini e i rondoni di qualsiasi specie;

  12. n) l'usignolo, il pettirosso, i lui di qualsiasi specie, il regolo, il fiorrancino, lo scricciolo, le cincie, i codibugnoli ed i picchi di qualsiasi specie;

  13. o) i colombi torraioli (Columba livia) sia di colombaia che selvatici, ed i colombi domestici di qualsiasi razza, compresi i colombi viaggiatori anche se in luoghi lontani dall'abitato e i colombi che sfuggono ai tiri a volo. La proibizione non si applica ai Comuni ed ai proprietari dei colombi. La cattura dei colombi torraioli da destinarsi ai campi di tiro a volo e' consentita esclusivamente ai Comitati provinciali della caccia e a persone da questi nominativamente designate;

  14. p) la selvaggina introdotta dai Comitati provinciali della caccia durante il periodo dell'acclimazione, e gli animali sfuggiti dai giardini zoologici o da raccolte di animali viventi, salvo il consenso del proprietario.

2. Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste puo' autorizzare, su parere del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, l'uccisione o la cattura di esemplari appartenenti ad alcune delle specie suindicate, alle condizioni che verranno stabilite nella relativa autorizzazione.

3. Il Ministro puo', altresi', su proposta del Comitato provinciale della caccia e sentito il parere del Laboratorio di zoologia di cui sopra, allo scopo di regolare la proporzione numerica tra i sessi, permettere nella zona delle Alpi a concessionari di riserve e, in terreno libero, a cacciatori nominativamente designati la caccia ai maschi del capriolo a partire dal 1° giugno e dell'urogallo e del gallo forcello dal 26 aprile al 31 maggio anche nelle ore notturne.

4. La caccia della selvaggina speciale nei parchi nazionali rimane regolata dagli speciali regolamenti di cui all'art. 57.

5. Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 50 a L. 500, e da L. 200 a L. 3000 qualora si tratti di selvaggina stanziale protetta.14

Capo VII. Divieti per le armi e per la selvaggina.

Art. 40

1. Salvo che nelle bandite, nelle riserve e nelle zone di ripopolamento e cattura, e' fatto divieto di detenere lepri, starne, pernici rosse, pernici sarde, coturnici e fagiani vivi a chi non ne abbia ottenuto il permesso scritto dal Comitato provinciale della caccia.

2. Chiunque, per qualsiasi motivo e in qualsiasi tempo, venga in possesso di selvaggina delle specie indicate nel comma precedente, che non sia destinata a scopo di ripopolamento, deve darne avviso entro 48 ore al Comitato provinciale della caccia o all'organo locale della Federazione italiana della caccia, che provvedono nel modo piu' conveniente alla destinazione della selvaggina stessa.

3. Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 200 a L. 2000. Gli animali vengono sequestrati o consegnati al Comitato provinciale della caccia, il quale li destinera', per quanto possibile, al ripopolamento.

4. Chiunque uccida, catturi o rinvenga uccelli inanellati o altra selvaggina contrassegnata, deve darne notizia al Laboratorio di zoologia applicata alla caccia o al Comitato provinciale o all'organo locale della Federazione della caccia o alle stazioni dei Reali carabinieri. Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 20 a L.
50.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai giardini o istituti zoologici, alle stazioni zootecniche sperimentali, agli osservatori ornitologici e a simili istituzioni.14

Art. 41

1. Sono sempre vietati la detenzione ed il commercio della selvaggina che per l'art. 38 della presente legge gode speciale protezione. Sono parimente vietati, in ogni tempo, la detenzione ed il commercio di selvaggina presa con mezzi proibiti.

2. E' vietato vendere, detenere per vendere ed acquistare selvaggina stanziale protetta morta, a meno che essa non sia munita di un contrassegno approvata dalla Federazione italiana della caccia ed applicato dal concessionario per sa selvaggina proveniente da bandita o da riserva, ovvero dagli organi della Federazione medesima per la selvaggina presa in terreno libero, secondo le norme da emanarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

3. Dopo l'ottavo giorno dalla chiusura della caccia e' vietato vendere, detenere per vendere ed acquistare la selvaggina morta alla quale si riferisce la chiusura stessa. Tuttavia i Comitati provinciali della caccia, constatata la legittimita' della cattura, possono prorogare di dieci giorni detto termine nei riguardi di coloro che ne facciano richiesta per esaurire le proprie scorte.

4. Le disposizioni del comma precedente non si applicano alla selvaggina immessa nei frigoriferi per essere venduta in tempo di caccia chiusa, a condizione che entro l'ottavo giorno dalla chiusura essa sia munita di contrassegno nei modi indicati nel comma secondo del presente articolo ed a condizione che il proprietario del frigorifero tenga regolare registro del movimento della selvaggina, secondo le norme da stabilirsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Federazione italiana della caccia cui spetta collaborare nel relativo controllo.

5. La selvaggina presa in localita' in cui ne e' libera la caccia non puo' essere trasportata, a scopo di commercio, nelle localita' in cui la caccia a quelle determinate specie sia vietata.

6. E' vietata l'esportazione dalla Sardegna, della pernice sarda, eccetto per quel numero di capi che e' stabilito dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in sede di calendario venatorio.

7. Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000, e da L. 200 a L. 2000 ove si tratti di selvaggina stanziale protetta.14

Art. 41-bis

1. E' vietato detenere per la vendita, vendere o porre altrimenti in commercio, gli uccelli morti, di dimensione inferiore a quella del tordo, fatta eccezione per lo storno, per il passero e per l'allodola.

2. Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, sono elencate le specie cui si applica il divieto di cui al precedente comma.

3. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 40.000.

Art. 42

1. L'introduzione dall'estero della selvaggina viva delle specie indicate nell'art. 40, salvo il divieto dell'autorita' competente, puo' effettuarsi solo a scopo di ripopolamento o di rinsanguamento, previo parere del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia.

2. E' sempre vietato immettere selvaggina estranea alla fauna indigena senza l'autorizzazione del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il predetto Laboratorio di zoologia.

3. Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.14

Titolo III. Bandite, zone di ripopolamento e cattura e riserve.

Capo I. Disposizioni generali.

Art. 43

1. Le riserve di caccia hanno lo scopo di incrementare la produzione della selvaggina, anche per favorirne l'irradiamento nei terreni circostanti ed agevolare la sosta delle specie migratorie; in esse e' consentito l'esercizio venatorio, nei modi e termini di legge, esclusivamente al concessionario ed a chi sia dal medesimo autorizzato.

2. Le bandite sono destinate all'allevamento della selvaggina, favorito da idonei impianti, ed a facilitare mediante opportuni apprestamenti la sosta delle specie migratorie.

3. Le zone di ripopolamento e cattura hanno per scopo la produzione e l'incremento della selvaggina da destinare esclusivamente al ripopolamento del territorio di caccia libera e delle zone di ripopolamento e cattura di nuova costituzione.

4. Nelle bandite e nelle zone di ripopolamento e cattura l'esercizio della caccia e dell'uccellagione e' vietato a chiunque, compreso il concessionario, salvo le eccezioni previste dalla presente legge.

5. E' considerato esercizio di caccia o di uccellagione in bandita o in riserva anche quello che si eserciti lungo le vie di comunicazione, linee ferroviarie, torrenti, canali delle valli salse da pesca, argini relativi e golene, anche se di pubblico uso, che attraversino bandite o riserve.

6. Quando i confini della bandita a alla riserva siano a contatto con corsi o specchi d'acqua, la caccia e l'uccellagione sono vietate a chiunque fino alla distanza di 50. metri dal confine perimetrale della bandita o della riserva medesima.

7. Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 200 a L. 2000.

8. Non puo' essere raccolta, entro i limiti della bandita a della riserva, selvaggina colpita fuori di essa senza il consenso del concessionario.

9. Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.

10. Il presidente della Giunta provinciale puo' permettere, in qualsiasi tempo e sotto determinate condizioni, nelle bandite, nelle riserve, nelle zone di ripopolamento e cattura, la cattura di qualsiasi specie di selvaggina a scopo di ripopolamento, nonche' la cattura e l'uccisione, per esigenze tecniche della bandita o della riserva, o per la protezione delle colture. Puo' altresi' autorizzarne la vendita.14

Art. 44

1. La concessione e la revoca di bandita o di riserva e' disposta con deliberazione del Comitato provinciale della caccia, resa esecutiva dal suo presidente, ed ha vigore dal giorno della pubblicazione del provvedimento sul Foglio degli annunzi legali della Provincia.

2. Nel caso in cui una riserva di caccia o bandita sia compresa nei territori di due o piu' Province, i Comitati provinciali della caccia interessati emanano il provvedimento relativo alla parte di riserva o bandita compresa nel territorio di propria competenza.

3. La concessione puo' essere data solo per superfici continue di terreno a condizione che la bandita o la riserva da costituirsi non arrechi pregiudizio alla produzione agraria.

4. Ove per accertate ragioni tecniche sia necessario comprendere nella bandita o nella riserva anche ai confini di esse, terreni per i quali non sia stato dato il consenso, l'inclusione puo' essere disposta coattivamente. Il decreto relativo e' emanato, previ opportuni accertamenti, dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di intesa con il Ministro per la grazia e la giustizia, e stabilisce anche la misura dell'indennita' da corrispondersi ai proprietari dei terreni inclusi coattivamente, nonche' le modalita' del relativo pagamento.

5. I terreni da comprendere coattivamente non possono superare per le riserve o per le bandite, il decimo della superficie delle stesse.

6. Nel provvedimento di concessione di bandita o di riserva vengono indicati il nome del concessionario, la durata della concessione, che non puo' essere inferiore ai tre anni ne' superiore ai sei, il divieto di subconcessione, la superficie della zona vincolata, gli estremi necessari per l'identificazione di essa, nonche' gli obblighi relativi al ripopolamento o alla sosta della selvaggina o al numero degli agenti di vigilanza. Nello stesso provvedimento vengono altresi' indicate le condizioni alle quali e' subordinata la concessione, con particolare riguardo agli obblighi relativi agli impianti di allevamento in caso di concessione di bandita e a quelli di allevamento e di ripopolamento del territorio riservato e del territorio provinciale destinato alla caccia libera, in caso di concessione di riserva di caccia. Il numero e la specie dei capi di selvaggina che i concessionari delle riserve debbono fornire annualmente ai Comitati provinciali della caccia, per il ripopolamento del territorio provinciale destinato alla caccia libera, sono determinati nel provvedimento, in rapporto alla superficie da vincolare, alle specie esistenti ed alle condizioni ambientali di ciascuna riserva.

7. Avverso i provvedimenti relativi alla costituzione ed alla revoca di bandita o di riserva di cui al primo comma del presente articolo, e' ammesso, entro 30 giorni dalla notifica, ricorso al Ministro per l'agricoltura e per le foreste che, previ gli accertamenti del caso, decide entro 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso stesso.

Art. 45

1. Il territorio costituito in bandita o in riserva deve essere circondato da tabelle portanti rispettivamente la scritta «bandita di caccia», o «riserva di caccia».

2. Le tabelle devono essere collocate lungo tutte il perimetro della bandita o della riserva su pali o alberi ad un'altezza da tre a quattro metri e ad una distanza di circa 100 metri l'una dall'altra e, comunque, in modo che le tabelle stesse siano visibili da ogni punto di accesso e da ogni tabella siano visibili le due contigue. Le tabelle fissate ad alberi devono essere collocate in modo che i rami non impediscano di leggerne la scritta ad almeno trenta metri di distanza.

3. Quando si tratti di terreni vallivi, laghi o specchi d'acqua, le tabelle possono essere collocate anche su natanti, emergenti almeno cm. 50 dal pelo d'acqua.

4. Le tabelle devono essere collocate anche nei confini perimetrali interni, quando nella bandita o nella riserva si trovino terreni che non siano compresi nella concessione o le medesime siano attraversate da strada di larghezza superiore a tre metri, ove la larghezza della strada sia inferiore a tale misura, e' sufficiente l'apposizione di una tabella agli ingressi.

5. Le tabelle perimetrali, da chiunque poste in commercio, debbono essere del tipo stabilito dalla Federazione italiana della caccia.
Quelle attualmente in uso, che non rispondano al tipo anzidetto, possono essere usate fino a consumazione, ma comunque non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della presente legge.

6. Le tabelle perimetrali debbono sempre essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilita'.

7. Chi apponga le tabelle di bandita o di riserva senza aver ottenuta la relativa concessione, e' punito con l'ammenda dal quintuplo al decuplo della tassa ettariale che sarebbe dovuta ed in ogni caso, con un minimo non inferiore a L. 2000.

8. Chi collochi le tabelle su un'estensione maggiore di quella per la quale ha ottenuto la concessione e' punito con l'ammenda dal doppio al quintuplo della maggior tassa che sarebbe dovuta, ed in ogni caso in misura non inferiore a L. 500.

9. Chi collochi le tabelle in modo non conforme alle prescrizioni del presente articolo o non le mantenga in buono stato di leggibilita' e' punito con l'ammenda da L. 200 a L. 2000.14

Art. 46

1. La domanda di concessione o di rinnovo di bandita e di riserva deve essere diretta al presidente del Comitato provinciale della caccia.

2. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

  1. a) lucido in triplice esemplare, indicante la superficie, l'andamento planimetrico e i numeri catastali dei terreni da costituire in bandita o in riserva; il lucido deve essere accompagnato da un elenco nel quale, a fianco di ciascun numero catastale, siano indicati la natura e l'estensione dei terreni, nonche' il proprietario o il possessore corrispondente;

  2. b) atto od atti comprovanti i titoli di proprieta' o di possesso dei terreni da vincolarsi; tali atti possono essere sostituiti da atto notorio;

  3. c) progetto di impianto e di funzionamento tecnico ed economico della bandita o della riserva con l'indicazione delle specie di selvaggina di cui si intende curare il ripopolamento o favorire la sosta.

3. La domanda di rinnovazione non occorre venga corredata dalla documentazione di cui sopra, quando il concessionario dichiari, sotto la propria responsabilita', che nessuna modificazione si e' verificata nello stato di fatto della bandita o della riserva.

4. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano alle bandite demaniali ne' ai parchi nazionali.

Art. 47

1. Il concessionario di bandita o di riserva deve curare la continua ed efficace sorveglianza del territorio concesso, assumendo e mantenendo in servizio il numero di guardie giurate determinato dal decreto di concessione.

2. Le guardie giurate di bandita e di riserva ed i guardia-caccia dei Comitati provinciali debbono essere iscritti alla Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale. Coloro che siano gia' in servizio alla data di pubblicazione della presente legge, e di cui non sia possibile l'iscrizione alla Milizia, possono essere mantenuti in servizio.

Art. 48

1. Con decreto del prefetto, su proposta del presidente della Giunta provinciale, puo' essere vietato, a chi stabilmente o temporaneamente abiti nell'interno di una bandita o di una riserva, anche la semplice detenzione di armi o di cani o di arnesi atti alla caccia o all'uccellagione.

2. Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.14

Art. 49

1. La concessione di bandita o di riserva e' sempre revocabile quando dal concessionario non siano osservate le disposizioni di legge e quelle del decreto di concessione.

2. Piu' particolarmente la revoca viene disposta quando su deliberazione del Comitato provinciale della caccia, resa esecutiva dal suo presidente, risulti:

  1. a) che il concessionario o persona da lui autorizzata eserciti la caccia o l'uccellagione nella bandita o, in tempo di divieto, nella riserva;

  2. b) che il concessionario, o chi per lui, acquisti abitualmente o notoriamente uova di selvaggina o piccoli nati di provenienza illegittima;

  3. c) che il concessionario non abbia ottemperato all'obbligo della vigilanza contro le violazioni delle norme stabilite dalla presente legge;

  4. d) che manchino o non siano mantenute, come e' prescritto dall'art. 45, le tabelle perimetrali;

  5. e) che il concessionario non mantenga la bandita o la riserva nella dovuta efficienza per quanto riguarda il numero dei riproduttori;

  6. f) che il concessionario si renda responsabile di trascuranza grave nella manutenzione della bandita o della riserva;

  7. g) che il territorio si dimostri inadatto alla propagazione o alla sosta della selvaggina; o comunque la bandita o la riserva non risponda alle finalita' d'interesse faunistico per le quali la concessione fu accordata;

  8. h) che per difetto di organizzazione del consorzio sia irregolare il funzionamento della riserva.

3. Il presidente del Comitato provinciale della caccia provvede su deliberazione del Comitato stesso. Contro tale provvedimento e' ammesso, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso al Ministro per l'agricoltura e per le foreste che, previ accertamenti, decide con proprio decreto.

4. In luogo della revoca della concessione il presidente del Comitato provinciale della caccia, avuto riguardo alle circostanze di fatto e previa deliberazione del Comitato stesso, puo' comminare al concessionario il pagamento a favore dell'erario dello Stato di una somma da lire 40.000 a lire 200.000.

5. In caso di revoca, il competente Comitato provinciale nella caccia ha diritto di prelevare dalla bandita o dalla riserva, a scopo di ripopolamento di altre localita', la selvaggina catturabile, previo pagamento al concessionario del valore relativo. Questa disposizione si applica anche nel caso di rinuncia volontaria alla concessione.

6. Per l'accertamento del funzionamento delle bandite e delle riserve il Comitato provinciale della caccia provvede a periodiche ispezioni avvalendosi di personale da esso indicato.2

Capo II. Bandite e zone di ripopolamento e cattura.

Art. 50

1. Le proprieta' dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali sono costituite di diritto in bandite di rifugio e di ripopolamento, fatta eccezione per quelle che non presentino condizioni favorevoli al ripopolamento o al rifugio della selvaggina o agli allevamenti della stessa, da stabilirsi dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste su proposta dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, sentito il Comitato centrale della caccia.

2. La gestione tecnica e amministrativa di queste bandite e' affidata all'Azienda stessa, che vi provvede a mezzo della Milizia Nazionale Forestale.

3. I diritti di caccia esistenti su terreni di altrui proprieta' a favore delle foreste demaniali di Postumia, in provincia di Trieste, e di Tarvisio, in provincia di Udine, rimangono riservati all'Azienda di Stato per le foreste demaniali.2

Art. 51

1. I proprietari e i possessori di terreni possono ottenere di costituirli in bandita purche' la estensione dei terreni da vincolarsi non sia inferiore a ettari 300 e non sia superiore ad ettari 3.000.

2. La concessione di bandita non puo' essere fatta per un periodo superiore a sei anni e puo' essere rinnovata entro l'anno di scadenza. In ogni caso le bandite di cui al presente articolo non possono essere trasformate in riserve di caccia prima che siano trascorsi due anni dalla scadenza della concessione.

Art. 52

1. Il Consiglio provinciale, su proposta motivata del Comitato provinciale della caccia, sentito il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, puo' costituire zone di ripopolamento e cattura della selvaggina, da servire alle esigenze faunistiche con particolare riguardo a quelle della Provincia.

2. Tali zone possono essere costituite solo su terreni adatti al ripopolamento e idonei alle operazioni di cattura della selvaggina e non adibite a colture che potrebbero essere da questa notevolmente danneggiate.

3. La deliberazione che determina il perimetro della zona da vincolare deve essere pubblicata nelle forme consuete nell'albo della Amministrazione provinciale ed affissa all'albo pretorio dei Comuni in cui ricadono i terreni.

4. Avverso tale deliberazione i proprietari interessati possono proporre opposizione al Consiglio provinciale entro 60 giorni dalla pubblicazione. Decorso il suddetto termine, il Consiglio provinciale - ove sussista il consenso dei proprietari dei fondi costituenti almeno i due terzi della superficie complessiva che si intende vincolare - provvede in merito alla costituzione della zona di ripopolamento e cattura decidendo anche sulle opposizioni presentate e stabilisce, con lo stesso provvedimento, le misure necessarie ad assicurare una efficace sorveglianza delle zone medesime anche a mezzo di apposite guardie.

5. Il consenso si ritiene validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata mossa formale opposizione.

6. Contro la deliberazione del Consiglio provinciale e' ammesso ricorso entro 30 giorni dalla sua pubblicazione al Ministro per l'agricoltura e le foreste, il quale decide entro 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso stesso.

7. Ove manchi il consenso dei proprietari che rappresentino i due terzi della superficie da vincolare, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, d'intesa con il Ministro per la grazia e giustizia, puo', in via eccezionale ed in vista di particolari necessita' faunistiche, procedere coattivamente alla costituzione della zona di ripopolamento e cattura.

8. I confini delle zone di ripopolamento e cattura debbono essere delimitati con tabelle perimetrali portanti la scritta "zona di ripopolamento e cattura, articolo 52, testo unico, Divieto di caccia" apposte ai sensi dell'articolo 45 del predetto testo unico. Dette tabelle sono esenti da tasse.

Art. 53

1. Nel caso non sia possibile costituire le zone, di cui all'articolo precedente, su terreni di enti pubblici ne' ottenere il consenso dei proprietari dei terreni da includere nelle zone stesse, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, d'intesa con quello per la grazia e giustizia puo', in via eccezionale ed in vista di particolari necessita' faunistiche, procedere coattivamente alla costituzione di tali zone, salvo le indennita' di cui all'articolo seguente.