Sez. 3, Sentenza n. 3462 del 22/02/1985 Ud. (dep. 13/04/1985) Rv. 168677 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - SINGOLI PROVVEDIMENTI - D.P.R. N. 744 DEL 1981 - APPLICAZIONE AI REATI EDILIZI - LIMITATEZZA DEI VOLUMI - NOZIONE.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - SINGOLI PROVVEDIMENTI - D.P.R. N. 744 DEL 1981 - APPLICAZIONE AI REATI EDILIZI - LIMITATEZZA DEI VOLUMI - NOZIONE.*
In tema di applicazione dell'amnistia, concessa con il decreto n. 744 del 1981, ai reati edilizi, la limitatezza dei volumi illegittimamente realizzati è da intendersi secondo un criterio diffuso di valutazione sociale, che trova espressione, anche nel settore legislativo inerente l'edilizia economica e popolare, in una costruzione abitativa di medie dimensioni, cioè in quella costituita da una superficie coperta di mq. 120, corrispondente ad una volumetria compresa tra i 300 e 500 metri cubi. (nella specie la volumetria rientrava in questi parametri). (V mass n 153952; (V mass n 156763).*
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 1 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 lett. B CORTE COST., DPR 18/12/1981 num. 744 art. 2 lett. E CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)