Sez. 3, Sentenza n. 6167 del 13/03/2009 (Rv. 607119 - 01)
FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Sottoscrizione in bianco del contratto da parte del fideiussore - Indicazione successiva di un beneficiario diverso da quello pattuito - Esperimento dell'istanza di verificazione di cui all'art. 216 cod. proc. civ. - Necessità - Esclusione - Fondamento - Conseguente ripartizione dell'onere probatorio per la declaratoria di inefficacia della scrittura - Eccezione di riempimento della scrittura "contra pacta" - Prova del relativo fatto a carico del dichiarante - Sussistenza - Contenuto.
FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
Nel caso in cui il fideiussore abbia sottoscritto il documento contrattuale in bianco senza l'indicazione del beneficiario e si dolga della successiva apposizione del nominativo del beneficiario in modo difforme da quello pattuito, colui che intende avvalersi della scrittura non è tenuto a proporre istanza di verificazione della stessa, non ribadendosi in un caso di disconoscimento della sottoscrizione, ed incombendo, invece, sul fideiussore sottoscrittore che abbia proposto l'eccezione dell'abusivo riempimento "contra pacta" l'onere di provare la relativa circostanza, senza che il medesimo sia tenuto a proporre querela di falso, necessaria, invece, nel caso in cui si assuma che il riempimento sia avvenuto "absque pactis".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1944, Cod. Civ. art. 1945, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)