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Sez. 6, Sentenza n. 9473 del 13/01/2017 Ud. (dep. 27/02/2017) Rv. 269131 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - IGNORANZA | Errore sulla qualità di pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio - Ignoranza o falsa interpretazione della legge - Scusabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-01-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269131-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - IGNORANZA

La definizione di pubblico ufficiale e quella di incaricato di pubblico servizio, di cui rispettivamente agli artt. 357 e 358 cod. pen., richiamano con rinvio ricettizio le norme extrapenali che determinano la natura pubblica della funzione o del servizio e pertanto il contenuto di quelle definizioni, così ampiamente inteso, acquista natura di norma penale non solo perché i predetti articoli sono inseriti nel cod. pen., ma soprattutto perchè la qualità del soggetto ivi contemplata deve intendersi richiamata in ogni precetto di natura penale che prevede la figura di pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio quale soggetto attivo o passivo del reato; ne consegue che l'errore sulla qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, che derivi da ignoranza o falsa interpretazione della legge, non vale a scusare l'agente, risolvendosi in errore sulla legge penale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 47, Cod. Pen. art. 357 CORTE COST., Cod. Pen. art. 358 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)