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Sez. 1, Sentenza n. 1933 del 02/07/1973 Ud. (dep. 08/03/1974) Rv. 126394 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETA IN GENERE - IPOTESI VARIE.*
Stato
decisa il 1973-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/126394-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETA IN GENERE - IPOTESI VARIE.*

Le ipotesi nelle quali si configura la Mancanza di motivazione, quale vizio che inficia la sentenza in uno dei suoi elementi essenziali, sono le seguenti: a) il giudice non si e curato di indicare gli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento (difetto di motivazione estrinseco); b) il giudice si e limitato ad un esame sommario e superficiale degli elementi stessi, senza una approfondita disamina logico giuridica (motivazione cd apparente); C) il giudice ha trascurato di prendere in considerazione elementi di decisiva Rilevanza, tali da far ritenere che, ove li avesse esaminati, avrebbe potuto pervenire a diversa conclusione (difetto di motivazione intrinseco; in tale ipotesi rientra anche quella del travisamento del fatto e della immutazione del vero, che puo essere proposta a base del ricorso per Cassazione, quando per tale travisamento ed immutazione venga meno la motivazione sul fatto vero, venendo affermato un fatto manifestamente escluso dalle risultanze, o viceversa, su un punto decisivo); d) il giudice nella valutazione di tutti gli elementi acquisiti singolarmente e nel loro complesso, partendo da premesse accettabili, e pervenuto a conclusioni aberranti secondo la comune logica, ha palesato perplessita (dubbio per confusione di idee) nel pervenire alla conclusione adottata.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)