Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 4 febbraio 1982, causa 817/79
Epigrafe
Nella causa 817/79,
Roger Buyl, e diciannove altri dipendenti della Commissione in servizio presso il CCR di Geel (Belgio), rappresentati dall'avvocato domiciliatario Victor Biel, del foro di Lussemburgo, 18a, rue des Glacis,
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Joseph Griesmar, in qualità di agente, assistito dall'avv. Daniel Jacob, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Oreste Montalto, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
convenuta,
causa avente ad oggetto quanto specificato nell'atto introduttivo,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai signori: G. Bosco, presidente di Sezione, A. O'Keeffe e T. Koopmans, giudici,
avvocato generale: F. Capotorti
cancelliere: J. A. Pompe, cancelliere aggiunto
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla controversia e le conclusioni e gli argomenti dedotti dalle parti nella fase scritta del procedimento si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento › 1. Il contesto normativo
paragrafo 1
La presente causa va considerata sullo sfondo del contesto normativo seguente:
paragrafo 2
a) Nella versione vigente fino al 31 marzo 1979, l'art. 63 dello Statuto del personale recitava:
«La retribuzione del funzionario è espressa in franchi belgi. Essa è pagata nella moneta del Paese nel quale il funzionario presta servizio. La retribuzione pagata in moneta diversa dal franco belga al funzionario è calcolata sulla base delle parità accettate dal Fondo monetario internazionale e in vigore alla data del 1° gennaio 1965».
A norma dell'art. 17 dell'allegato VII dello Statuto, un dipendente può chiedere che una parte dei suoi emolumenti sia trasferita regolarmente o eccezionalmente in un paese diverso da quello in cui egli presta servizio. Il n. 4 di detto articolo, nella versione vigente fino al 31 marzo 1979, stabiliva che queste rimesse dovevano venire effettuate tramite l'istituzione dalla quale dipendeva l'interessato, «al tasso di cambio ufficiale in vigore alla data del trasferimento». Si considerava «tasso di cambio ufficiale» ai sensi di detta disposizione l'ultima parità accettata dal Fondo monetario internazionale, che non era stata modificata dal 1 o novembre 1969 (vale a dire, ad esempio, 13,66 BFR per 1 marco).
Dal 1981, anno in cui fu soppresso il sistema internazionale dei tassi di cambio fissi, che costituisce la base di queste disposizioni, dette parità rispecchiarono sempre meno il potere d'acquisto delle monete di cui trattasi ed il loro valore sul mercato dei cambi. Il dipendente che effettuava delle rimesse nei paesi la cui moneta era rivalutata rispetto alle parità notificate al Fondo monetario internazionale poteva, quindi, rispetto alle rimesse effettuate alle condizioni normali del mercato, trarre vantaggio dal corso del cambio.
Conformemente alla disciplina giuridica vigente prima del 1 o aprile 1979, il coefficiente correttore contemplato dall'art. 64 dello Statuto, che rispecchia le condizioni di vita nella sede di lavoro del dipendente, doveva venir applicato all'intero importo costituente la retribuzione, ivi compresa la parte che doveva venir trasferita in un altro paese, conformemente all'art. 17 dell'allegato VII. Ciò implicava un aumento parallelo del coefficiente correttore per i dipendenti che prestavano servizio in paesi come l'Italia, il Regno Unito e l'Irlanda, nei quali la moneta era svalutata rispetto alle parità del Fondo monetario internazionale ed una diminuzione del coefficiente per i dipendenti che prestavano servizio in paesi la cui moneta aveva accresciuto il suo valore rispetto alle «parità FMI».
Coloro che percepivano una pensione potevano trarre da questa disciplina speciali vantaggi. Se essi dichiaravano di risiedere in un paese a moneta svalutata, si applicava alla loro pensione il coefficiente correttore vigente per questo paese, conformemente all'art. 82, n. 1, dello Statuto. L'art. 45 dell'allegato VIII dello Statuto offriva loro la possibilità di farsi corrispondere dette pensioni nella moneta forte del loro paese d'origine o della sede dell'istituzione presso la quale avevano prestato servizio. Questa situazione è stata messa in risalto dall'avvocato generale Mayras nelle sue conclusioni della causa 28/74 (Gillet, Race. 1975, pag. 478).
Dal 1974, la Commissione ha sottoposto al Consiglio proposte onde eliminare le incongruenze delle norme vigenti in materia di corresponsione delle retribuzioni e delle pensioni derivanti dalla soppressione del sistema internazionale dei tassi di cambio fissi.
La proposta di regolamento del Consiglio che modifica lo Statuto del personale delle Comunità europee del 13 giugno 1974 (GU n. C 88, pag. 25) contemplava una nuova versione dell'art. 17, n. 4, dell'allegato VII dello Statuto:
«I trasferimenti di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3 sono effettuati sulla base delle parità indicate nell'ultimo comma dell'art. 63 dello Statuto; alle somme trasferite si applica il coefficiente risultante dal rapporto tra il coefficiente correttore fissato per il paese nella cui moneta si effettua il trasferimento e il coefficiente correttore fissato per la sede di servizio del funzionario».
Il 1 o aprile 1977, la Commissione presentava al Consiglio una proposta di regolamento relativa all'introduzione nello Statuto dell'unità di conto europea (UCE) (GU n. C 99, pag. 5), che veniva respinta dal Comitato dello Statuto cui era stata sottoposta per esame. Il Consiglio ha sentito i pareri del Parlamento europeo e della Corte di giustizia. Nella sua risoluzione del 7 luglio 1977 (GU n. C 183, pag. 55), il Parlamento approvava la proposta prendendo atto «del fatto che la Commissione ha assicurato che le sue proposte non incideranno assolutamente sui valori reali dei pagamenti ai funzionari a titolo di retribuzioni, pensioni e idennità». Nel corso della seduta, il membro della Commissione responsabile per le questioni amministrative, sig. Tugendhat, aveva dichiarato: «... la finalità del sistema istituito dalla Commissione è quella di giungere ad una neutralità finanziaria e penso che si possa giungere ad una parità del potere d'acquisto. In sostanza vogliamo che un dipendente della Commissione di un determinato grado, indipendentemente dal fatto che lavori a Bruxelles, a Lussemburgo, a Londra o in qualsiasi altra sede della Comunità, possa acquistare esattamente la stessa quantità di beni che può acquistare il suo omologo che presta servizio in un'altra sede della Comunità. Il problema dei trasferimenti preoccupa anche la Commissione. Una proposta di modifica dello Statuto dei dipendenti è attualmente all'esame. Ritengo che detta modifica vada adottata contemporaneamente alla presente proposta di regolamento, e ritengo che questo sia un altro punto che ha costituito oggetto di determinate preoccupazioni».
Poiché nel 1978 il Consiglio non era riuscito ad approvare la proposta di regolamento relativo all'applicazione dell'unità di conto europea (UCE) agli atti adottati dalle istituzioni delle Comunità, del 6 ottöbre 1976 (GU n. C 271, pag. 5), la Commissione cercava di procedere all'aggiornamento dei tassi di conversione delle retribuzioni dei dipendenti contemplata dalla proposta del 1° aprile 1977 tenendo conto della situazione così venutasi a creare. In allegato alla sua relazione 1978 per l'esame annuale del livello delle retribuzioni (Doc. COM(78) def. del 29 novembre 1978), la Commissione inviava al Consiglio la seguente comunicazione, per la quale non erano stati consultati né il Parlamento, né la Corte di giustizia, né il Comitato dello Statuto:
«... Il testo dei primi due capoversi dell'art. 63 è sostituito da quello seguente: “La retribuzione del funzionario è espressa in franchi belgi. Essa è pagata nella moneta del paese nel quale il funzionario presta servizio. La retribuzione pagata in moneta diversa dal franco belga è calcolata sulla base dei tassi di cambio utilizzati per l'esecuzione del bilancio comunitario delle Comunità europee alla data del ...”.
La Commissione insiste affinché il Consiglio adotti entro la fine dell'anno il citato articolo, nonché l'art. 17 dell'allegato VII quale risulta dai lavori del Consiglio effettuati nel quadro della revisione dello Statuto ...
(Il) ... presente regolamento entra in vigore il 1 o gennaio 1979; esso è applicabile a partire dal 1° aprile 1979. Tuttavia, per i pensionati e beneficiari d'indennità la cui entità finanziaria netta subisca una diminuzione in rapporto all'applicazione del sistema vigente, il regolamento sarà applicabile solo a partire dal 1° ottobre 1979 ...».
b) Il 21 dicembre 1978, il Consiglio approvava il regolamento n. 3085/78 che modifica, in particolare per quel che riguarda le parità monetarie da adottarsi, il regolamento n. 259/68 che fissa lo Statuto dei dipendenti delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità e i regolamenti nn. 2530/72 e 1543/73 relativi a determinate misure particolari (GU n. L 369, pag. 6). Questo regolamento riprende i termini della comunicazione della Commissione del 29 novembre 1978 e, per quanto riguarda il coefficiente correttore da applicarsi agli importi trasferiti, il tenore della proposta del 1° aprile 1977. Il Consiglio aggiungeva tuttavia: «Dopo tale data, la differenza tra gli importi netti risultanti dall'applicazione del presente regolamento e quelli percepiti per il mese di settembre 1979 è ridotta in ragione di 1/10 al mese». Esso stabilisce il 1 o luglio 1978 come data di cui si deve tener conto per il calcolo della retribuzione versata in una moneta diversa dal franco belga in base ai tassi di cambio utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità e precisa che detta data viene modificata al momento dell'adeguamento annuo del livello delle retribuzioni.
e) Parallelamente all'aggiornamento dei tassi di cambio, con il regolamento 21 dicembre 1978, n. 3086, che adegua i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità Europee in seguito alla modifica delle disposizioni dello Statuto concernenti le parità monetarie da utilizzare nell'applicazione dello stesso (GU n. L 369, pag. 8), il Consiglio modificava i valori dei coefficienti correttori corrispondenti alle varie sedi di servizio, sicché qualsiasi dipendente o agente temporaneo, destinato ad una sede che non fosse in Belgio o in Lussemburgo, dall'aprile 1979 poteva contare che la sua retribuzione rimanesse allo stesso livello della retribuzione del mese precedente. Il punto di partenza (ammontare della retribuzione in franchi belgi) rimaneva per ipotesi invariato, per quanto riguardava le operazioni di liquidazione, e il punto di arrivo (ammontare nella moneta nazionale di pagamento) doveva d'altro canto rimanere normalmente uguale a quello precedente; era quindi indispensabile, a partire dal momento in cui uno dei due parametri che intervengono nella liquidazione (tasso di cambio) veniva modificato, adottare il secondo parametro (coefficiente correttore) in modo che l'operazione risultasse neutrale.
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento › 2. Gli antefatti e il procedimento
paragrafo 1
I ricorrenti si dolgono per il fatto che, dal 1 o aprile 1979, le operazioni di trasferimento, in marchi e in fiorini, che essi eseguivano tramite l'istituzione, a norma dell'art. 17 dell'allegato VII, sono rincarate. Questo rincaro, sostengono i ricorrenti, varia dall'1,5 % al 10,41%. Per trasferire 1000 DM per conto di un dipendente in servizio nel Belgio, nel marzo 1979 e applicando i tassi di cambio allora vigenti, erano necessari 13660 BFR, che venivano defalcati dalla retribuzione corrisposta all'interessato nel marzo dello stesso anno nel Belgio, mentre nell'aprile successivo il controvalore era salito a 15968 BFR, per effetto del nuovo tasso del cambio contemplato dall'art. 63 dello Statuto (100 BFR = 6,3452 DM) e della correzione apportata applicando il coefficiente 0,987 corrispondente al rapporto tra il nuovo coefficiente correttore «Germania» (98,7) e il nuovo coefficiente «Belgio» (100). Di conseguenza, per il trasferimento della stessa somma di 1000 DM, sulla retribuzione versata in aprile al dipendente interessato, nella sua sede di servizio, veniva effettuata una trattenuta di 15968 BFR (2308 BFR in più rispetto a quelle precedenti).
paragrafo 2
Il 25 e il 27 giugno 1979 i ricorrenti presentavano alla convenuta reclami di identico tenore.
paragrafo 3
La convenuta rispondeva agli interessati il 28 settembre 1979.
paragrafo 4
Il presente ricorso, datato 17 dicembre 1979, è stato registrato in pari data nella cancelleria della Corte di giustizia.
paragrafo 5
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Prima Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
paragrafo 2
dichiarare il ricorso ricevibile e proposto entro i termini;
accoglierlo e, di conseguenza,
dichiarare che le decisioni che determinano l'entità delle retribuzioni per il mese di aprile 1979 sono illegittime e in quanto tali vanno disapplicate, per i motivi indicati nel presente ricorso; annullare i provvedimenti con cui vengono respinti i reclami;
di conseguenza, dichiarare la nullità dei provvedimenti impugnati, nonché la loro inefficacia immediata e futura;
condannare la Commissione a versare ai ricorrenti, dal mese di aprile 1979 compreso e fino alla data dell'ema-nanda sentenza, la differenza tra le loro spettanze in base alla vecchia disciplina e gli importi effettivamente percepiti in base al regolamento n. 3085/78;
condannare inoltre la Commissione a corrispondere ai ricorrenti gli interessi sulle spettanze esigibili, in ragione del 6 %, a decorrere dalle rispettive date di scadenza;
porre le spese del giudizio a carico della Commissione.
paragrafo 3
La Commissione chiede che la Corte voglia:
paragrafo 4
respingere il ricorso;
porre le spese a carico dei ricorrenti.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti
punto 1
Nell'atto introduttivo, i ricorrenti osservano anzitutto che non sono state rispettate le forme sostanziali prescritte dall'art. 10 dello Statuto. Infatti, allorché si è resa conto che il futuro regime non poteva essere basato sull'UCE, ma doveva fondarsi sui tassi aggiornati del bilancio generale delle Comunità, l'autorità che ha il potere di nomina avrebbe dovuto riaprire il procedimento e interpellare le autorità e gli organi che dovevano venir consultati in materia. Ciò non è stato fatto e la Commissione stessa ammette, nella sua risposta ai reclami, che la riforma è stata attuata secondo modalità leggermente diverse da quelle previste. Non ha alcuna rilevanza il fatto che il Consiglio si sia pronunciato all'unanimità. È la stessa Commissione che ha d'altronde presentato al Consiglio la nuova proposta fondata sul tasso usato per il bilancio.
I ricorrenti sostengono inoltre che, nei loro confronti, è stato violato il principio del legittimo affidamento. Quanto al Parlamento, esso è stato indotto in errore, poiché ha prestato fede alle assicurazioni della Commissione secondo cui le sue proposte non avrebbero avuto alcuna incidenza sui valori reali delle somme versate ai dipendenti. Il Parlamento ha quindi prestato fede alla promessa formale fattagli da una «personalità autorizzata».
I ricorrenti sostengono che il potere discrezionale delle istituzioni è anch'esso limitato, sotto certi aspetti, dal principio della competenza vincolata. Diminuendo i «valori reali» il cui mantenimento era stato formalmente promesso, le istituzioni hanno violato questo principio. Con la decisione di adottare nuovi tassi di cambio per i trasferimenti, il Consiglio ha d'altronde commesso uno sviamento di potere.
I diritti quesiti, legittimamente spettanti ai ricorrenti in forza del precedente regime disciplinato dall'art. 17 dell'allegato VII non sono stati rispettati. Inoltre, si ha discriminazione e disparità di trattamento tra dipendenti in servizio e dipendenti collacati a riposo.
punto 2
Nel controricorso, la Commissione osserva, per quel che riguarda la violazione di forme sostanziali, che il modo di vedere dei ricorrenti sarebbe fondato se, dopo la presentazione di una prima proposta da parte della Commissione e prima che il Consiglio si fosse pronunciato sulla stessa, fosse seguita una seconda proposta, veramente nuova, cioè relativa a punti diversi o recante modifiche sostanziali (cfr., a contrario, causa 41/69, ACF Chemiefarma, Racc. 1970, pag. 662). Analogamente, il procedimento consultivo di cui all'art. 10 dello Statuto non deve essere ripetuto per qualsiasi modifica, anche non sostanziale. Nel caso specifico, con una lettera del 30 novembre 1978, la Commissione ha comunicato al Consiglio il suo desiderio che venisse modificato l'art. 1 della proposta iniziale dell'aprile 1977. La semplice lettura del testo originale e di quello della modifica proposta rivela che l'emendamento non aveva carattere sostanziale. La revisione dello Statuto è costituita, in definitiva, soltanto dall'abbandono delle vecchie parità FMI e dalla loro sostituzione con parità aggiornate, che consentono tuttavia ad ogni dipendente di continuare a percepire la stessa retribuzione globale nella moneta della sede di servizio. Questo sarebbe stato il risultato ottenuto con l'aggiornamento dei tassi di cambio tramite l'UCE. Questo era pure il risultato ottenuto con l'aggiornamento dei tassi secondo le modalità definitivamente adottate. Trattandosi di trasferimenti, l'aggiornamento sulla base dell'UCE avrebbe comportato un rincaro del costo di tali operazioni in proporzioni equivalenti a quelle derivanti dall'applicazione del regolamento n. 3085/78. I tassi di cambio impiegati per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità al 1° luglio 1978 sono infatti strettamente collegati al valore delle monete considerate (franco belga da un lato, altre monete dall'altro) rispetto all'UCE alla stessa data.
Quanto alla violazione dei principi generali, la convenuta sostiene che le critiche dei ricorrenti sono totalmente prive di fondamento. Essi concepiscono in «diritti quesiti» in un senso completamente opposto a quello attribuito a questa nozione della giurisprudenza della Corte (cfr. sentenza 28/74, summenzionata, secondo la quale «i dipendenti non possono far valere diritti quesiti, salvo il caso in cui la fattispecie costitutiva di un diritto si sia realizzata sotto l'impero di uno statuto anteriore alle modifiche apportate dall'autorità comunitaria». Questa giurisprudenza è la logica conseguenza della teoria secondo cui il rapporto di lavoro tra il dipendente e l'istituzione non ha natura contrattuale, ma statutaria (cfr. conclusioni dell'avvocato generale Gand nella causa 20/68, Paset-ti-Bombardella, Race. 1969, pag. 251). Essa è pure il corollario del principio della irretroattività degli atti amministrativi. I vantaggi «legittimamente spettanti» ai ricorrenti rimangono impregiudicati per quel che riguarda le. favorevoli condizioni di cambio concesse per i trasferimenti effettuati sino al 1° aprile 1979. Per contro, è fuori luogo parlare di «diritti quesiti» alla conservazione delle stesse condizioni favorevoli dal momento che il fatto generatore del diritto al trasferimento si verifichi dopo l'emendamento dello Statuto.
Per poter applicare il principio della tutela del legittimo affidamento è inoltre necessario che l'autorità si sia vincolata, abbia «assunto degli obblighi che si è impegnata ad osservare» (cfr. causa 81/72, Commissione c/ Consiglio, Race. 1973, pag. 583). Ora, la convenuta mai si è impegnata nei confronti dei ricorrenti, e tantomeno al momento della loro assunzione, a mantenere immutata la disciplina statutaria del rapporto di lavoro, specie per quel che riguarda le modalità dei trasferimenti. D'altronde essa non avrebbe nemmeno avuto facoltà di vincolarsi in questo senso, data l'indole regolamentare del rapporto di servizio e dei diritti e degli obblighi che da esso scaturiscono. E quindi inaccettabile l'interpretazione dei ricorrenti, secondo la quale gli autori dello Statuto, redigendo l'art. 17 dell'allegato VII, avrebbero voluto istituire una «garanzia di cambio» a favore dei dipendenti, così da metterli «per sempre» al riparo dalle eventuali oscillazioni delle parità monetarie e dal maggior costo che queste avrebbero comportato nell'adempimento di obbligazioni di carattere finanziario eventualmente contratte dai dipendenti nell'uno o nell'altro Stato membro (cfr. conclusioni dell'avvocato generale Dutheillet de Lamothe nelle cause riunite 63-75/70, Bode, Race. 1971, pag. 559). Il vero motivo delle agevolazioni nei trasferimenti contemplate da questa disposizione va visto alla luce della situazione esistente quando, nel 1961 è stato redatto lo Statuto, in epoca in cui il controllo dei cambi era spesso severo, mentre i dipendenti dovevano avere la possibilità di assolvere agevolmente gli impegni finanziari assunti nel loro paese d'origine o nel paese di residenza della loro famiglia.
In seguito, approfittando del convulso andamento del mercato monetario, la ratio legis dell'art. 17 dell'allegato VII è stata in pratica facilmente elusa, giacché il trasferimento di una parte della retribuzione, pur se effettuato secondo un «codice di correttezza» elaborato nel giugno 1974, era diventato un espediente per procurarsi «divise forti» ad un tasso molto inferiore a quello praticato sul mercato, addossando l'onere dell'operazione al bilancio comunitario.
Quanto alla presunta discriminazione tra dipendenti in servizio e pensionati, la Commissione osserva che potrebbe trattarsi, in realtà, solo del divieto di discriminazione arbitraria, cioè di discriminazione non fondata su alcun criterio oggettivo, e non del principio di uguaglianza. Ora, non vi è identità, e nemmeno analogia, fra la situazione dei pensionati, cui si riferisce l'art. 4 del regolamento n. 3085/78, e quella dei dipendenti in servizio che operano trasferimenti. Nel caso dei primi, il nuovo sistema avrebbe provocato una riduzione brutale, da un mese all'altro, che avrebbe potuto raggiungere la metà dell'importo in lire ottenuto in precedenza dalla vendita delle spettanze periodiche versate in franchi belgi o in marchi. Per contro, per i dipendenti in servizio, il rincaro del costo dei trasferimenti è ben lungi dal raggiungere queste percentuali, giacché essi possono trasferire al massimo il 35 % della loro retribuzione. Nei casi limite (rimessa in Germania del 35 % dello stipendio di marzo di un dipendente in servizio in Italia), il rincaro del trasferimento potrebbe quindi giungere ad un massimo del 25 % circa della retribuzione complessiva del mese d'aprile. Nel caso dei ricorrenti, il rincaro massimo del costo delle rimesse non ha superato, in percentuale, il 5,62 % della retribuzione complessiva del mese di aprile.
Per decidere in materia statutaria, il Consiglio dispone indubbiamente di un certo «potere discrezionale». Orbene, se vi è potere discrezionale, non può aversi competenza vincolata. Poiché è fuori dubbio che nessuna norma giuridica superiore imponeva al Consiglio di conservare a tempo indeterminato la parità FMI in materia di trasferimenti, non sarà difficile vagliare, secondo il suo giusto peso, l'assunto dei ricorrenti secondo cui le istituzioni hanno violato il principio della competenza vincolata (che, nel settore in questione, non è in realtà mai esistita). Alla luce della giurisprudenza della Corte, la Commissione tenta invano di ravvisare i motivi per cui il Consiglio avrebbe commesso sviamento di potere modificando nel senso a tutti noto gli artt. 63 dello Statuto e 17 del suo allegato VII. Avendo piena facoltà di adattare lo Statuto alle «realtà economiche» (causa 28/74 summenzionata), il Consiglio ha invece perseguito direttamente lo scopo cui mirava (aggiornamento dei tassi) senza commettere alcuno sviamento di potere. L'operazione di aggiornamento dei tassi non si è compiuta, ricorrendo ad artifici di dubbia legittimità, nell'ambito dell'adeguamento annuale delle retribuzioni, oggetto non già del regolamento n. 3085/78, bensì del regolamento del Consiglio 21 dicembre 1978, n. 3084/78, relativo all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nonché dei coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni (GU n. L 369, pag. 1).
Il Parlamento non è stato affatto indotto in errore, ma si è pronunciato con piena cognizione di causa. Dal parere emesso risulta infatti con chiarezza che esso era perfettamente consapevole del fatto che la proposta di aggiornamento del tasso si riferiva anche ai trasferimenti e che, quindi, questi sarebbero rincarati qualora fossero stati effettuati verso paesi a moneta forte. Tuttavia, nel parere si osserva che sarebbe stato «opportuno ... abbandonare i rapporti di cambio risalenti al 1965», giacché le proposte di aggiornamento non avevano alcuna incidenza sui diritti del personale. È errato sostenere che le assicurazioni fornite circa la «neutralità finanziaria» dell'operazione si estendevano anche alle conseguenze dell'aggiornamento dei tassi in materia di trasferimenti. Mai la Commissione ha dato assicurazioni (tramite una «personalità autorizzata») nel senso che i trasferimenti non sarebbero rincarati, giacché simile garanzia sarebbe stata in contraddizione con l'opera di risanamento svolta onde adeguare lo Statuto alle realtà economiche.
punto 3
Nella replica, i ricorrenti sostengono che l'introduzione dell'UCE è stata accolta come misura politica, mentre l'adozione del tasso applicabile al bilancio generale delle Comunità è in definitiva una semplice operazione di autodifesa delle istituzioni. È quindi incontestabile la violazione di forme sostanziali.
Quanto alla nozione di diritti quesiti, l'avvocato generale Mayras, nella summenzionata causa Gillet, ha osservato che l'autorità comunitaria ha facoltà di modificare in qualsiasi momento le norme dello Statuto secondo le esigenze dell'interesse del servizio. Orbene, i ricorrenti non riescono a ravvisare quale interesse del servizio avrebbe potuto indurre le autorità a ridurre quelli che la Commissione definisce vantaggi ingiustificati. Nella sentenza 54/77 (Herpels, Race. 1978, pag. 599), la Corte preciserebbe che «il dipendente non può in ogni caso far valere un diritto salvoché il fatto generatore di detto diritto si sia prodotto allorché vigeva un determinato Statuto, anteriore alla modifica decisa dalle autorità comunitarie». Ai ricorrenti sembra evidente che essi hanno assunto i loro impegni allorché vigevano condizioni del tutto diverse da quelle che si vorrebbe loro imporre ora, e che tali condizioni non potevano venir modificate improvvisamente. Mentre è lecito applicare le nuove disposizioni, senza alcuna transizione, a nuovi trasferimenti, ad esempio per nuovi contratti di assicurazione, per le rimesse autorizzate in base al vecchio regime la Corte dovrebbe tener presente che il fatto generatore, cioè l'impegno assunto, è sopravvenuto prima dell'emendamento dello Statuto.
Vi è una grande differenza tra la situazione di fatto della causa Herpels, nella quale il ricorrente per sette anni aveva abusivamente fruito dell'indennità di espatrio, e la fattispecie odierna, nella quale anche la controparte riconosce formalmente che, in passato, per i ricorrenti era perfettamente legittimo avvalersi delle favorevoli condizioni di cambio per le loro rimesse, tanto più che erano stati incoraggiati in tal senso dal comportamento della stessa Commissione, la quale, nel 1972, aveva esteso il vantaggio dei trasferimenti nonostante gli avvertimenti degli organi di controllo finanziario.
Per quel che riguarda le assicurazioni fornite dalla Commissione dinanzi al Parlamento, queste vertevano sulle «retribuzioni e altri pagamenti». Si garantiva, quindi, che neppure i redditi «residui» sarebbero stati diminuiti.
Quanto ai mezzi fondati sulla competenza vincolata e sullo sviamento di potere, i ricorrenti ricordano che, nella causa 114/77 (Jacquemart, Race. 1978, pag. 1697), l'avvocato generale Warner har precisato che «il potere del Consiglio in materia di Statuto ... deve esser soggetto ai limiti imposti dai principi generali del diritto comunitario». Non si vuol sostenere che il Consiglio non avesse facoltà di modificare le parità per gli impegni che i dipendenti avrebbero assunto dopo la sua decisione, si mira invece ad impedire che venga modificato il tasso di cambio per gli impegni anteriori. Il Consiglio era quindi vincolato per quel che riguarda gli impegni stipulati prima del 28 dicembre 1978. Lo sviamemto di potere è costituito dal fatto che, col pretesto di aggiornare il tasso del cambio, si è proceduto ad una modifica più sostanziale. In passato, per effetto del sistema del coefficiente correttore, sugli importi trasferiti incidevano solo le condizioni di vita esistenti nella sede di servizio. Con il nuovo sistema i trasferimenti vengono effettuati in base ai tassi aggiornati, ma applicando solo il coefficiente correttore del paese verso il quale l'importo viene trasmesso.
I ricorrenti pensano che il Parlamento non si sia reso conto dell'incidenza che il cambiamento di coefficiente avrebbe avuto sul c'osto delle operazioni di trasferimento. Se si fosse reso conto di detta incidenza, esso non avrebbe potuto convenire che il nuovo sistema non avrebbe affatto pregiudicato i dipendenti in materia di retribuzioni e di «altri pagamenti». Ora. la convenuta sostiene invece che il Parlamento «era perfettamente consapevole del fatto che in materia di trasferimenti non vi sarebbe più stata neutralità finanziaria e che un aumento del costo degli stessi avrebbe potuto scaturire dall'aggiornamento dei tassi». I ricorrenti sottolineano la sincerità di questa affermazione, ma osservano che il nuovo coefficiente correttore è quello del rincaro di cui trattasi è prevalentemente provocato dal fatto che il paese verso il quale si deve effettuare il trasferimento.
punto 4
Nella controreplica la Commissione ribatte, quanto alla violazione delle forme sostanziali, che l'adozione all'unanimità, da parte del Consiglio, del regolamento n. 3085/78, rende priva di senso, tenuto conto dell'art. 149 del Trattato, la questione del se fosse o meno necessario consultare nuovamente il Parlamento.
I ricorrenti dimostrano di non avere idee chiare in materia di diritti quesiti, giacché confondono questa nozione con quella di interesse legittimo. Se venisse accettato loro modo di vedere, i dipendenti fruirebbero di una tutela per cui sarebbe vietata per sempre qualsiasi modifica dello Statuto che possa incidere su un qualsiasi vantaggio. I ricorrenti non deducono alcun elemento a sostegno della loro tesi, secondo la quale il regolamento n. 3085/78 non sarebbe conforme all'interesse del servizio. Ora, questo interesse imponeva che il sistema dei trasferimenti non venisse usato per scopi diversi da quello per cui era stato istituito, arrecando danno al bilancio comunitario. D'altro canto, il fatto generatore del diritto al trasferimento — che è la «prestazione di servizio» e non la stipulazione dell'impegno — non si è verificato nell'ambito della vecchia disciplina statutaria. Inoltre, lo stipendio viene versato al dipendente non già in funzione delle sue esigenze, bensì in funzione del suo lavoro.
È fuori luogo parlare di legittimo affidamento, poiché il Consiglio non si è mai impegnato a mantener immutati, indefinitamente, i tassi di cambio fondati sulle parità FMI del 1965. Analogamente, la Commissione ha chiaramente esposto al Parlamento (cfr. estratti dell'allegato contabile alla relazione n. 218/77 della commissione bilanci) che l'introduzione dell'UCE avrebbe comportato un rincaro dei trasferimenti.
È chiaro che, nell'esercizio del potere discrezionale di cui dispone per la scelta delle soluzioni, l'autorità competente in materia statutaria deve evitare di violare norme superiori; tuttavia, in caso di contravvenzione, essa potrebbe essere censurata per eccesso di potere e non per sviamento di potere.
Il coefficiente correttore vigente nella sede di servizio non è stato sostituito dal solo coefficiente correttore del paese di destinazione dei trasferimenti. Il coefficiente correttore da applicare a questi ultimi è, ai sensi dell'art. 17, n. 3, dell'allegato VII, quello «risultante dal rapporto tra il coefficiente correttore fissato per il paese nella cui moneta si effettua il trasferimento ed il coefficiente correttore fissato per la sede di servizio del funzionario». D'altro canto, il secondo punto del preambolo del regolamento n. 3085/78 menziona espressamente la necessità di modificare le modalità dei trasferimenti; l'aggiornamento dei tassi di cambio non ha dunque costituito un «velo» destinato a celare l'adozione di un nuovo coefficiente correttore per i trasferimenti.
I ricorrenti non possono sostenere di essersi ingannati sulla portata della riforma del regime dei trasferimenti. Una circolare amministrativa distribuita nel maggio 1978 ha infatti sottolineato «l'abolizione di alcuni vantaggi attuali» in materia, precisando che da quel momento i trasferimenti sarebbero stati effettuati in base al valore dell'UCE e dando un esempio teorico di calcolo. Non si poteva dunque concludere che l'operazione sarebbe risultata di una neutralità finanziaria assoluta, poiché si trattava di sopprimere in futuro vantaggi ingiustificati.
SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale del procedimento
paragrafo 1
Le parti hanno presentato le loro difese all'udienza del 2 aprile 1981.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 14 maggio 1981.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con atto depositato i cancelleria il 17 dicembre 1979, i ricorrenti, dipendenti della Commissione in servizio a Geel in Belgio, hanno proposto a questa Corte, a norma dell'art. 91 dello Statuto del personale (in prosieguo: «lo Statuto») un ricorso inteso all'annullamento delle decisioni con cui la Commissione ha determinato la retribuzione dei ricorrenti per il mese di aprile 1979, nonché delle decisioni di rigetto dei reclami dei ricorrenti contro i provvedimenti di cui sopra.
punto 2
Gli artt. 63 e 64 dello Statuto, nella versione vigente sino alla fine del 1978, stabilivano che: «La retribuzione del funzionario è espressa in franchi belgi; essa è pagata nella moneta del paese nel quale il funzionario presta servizio; la retribuzione pagata in moneta diversa dal franco belga è calcolata sulla base delle parità accettate dal Fondo monetario internazionale e in vigore alla data del 1° gennaio 1965; alla retribuzione del funzionario espressa in franchi belgi viene attribuito ... un coefficiente correttore superiore, inferiore o pari al 100 % in rapporto alle condizioni di vita nelle varie sedi di servizio; il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione del funzionario che presta servizio nelle sedi provvisorie delle Comunità è, alla data del 1° gennaio 1962, pari al 100 %».
punto 3
A norma dell'art. 17 dell'allegato VII dello Statuto, il dipendente può chiedere che una parte del suo stipendio venga trasferita regolarmente o eccezionalmente in un paese diverso da quello della sua sede di servizio. Il n. 4 di detto articolo, nella versione vigente fino al 31 marzo 1979, disponeva che questi trasferimenti dovevano venir effettuati tramite l'istituzione da cui dipendeva l'interessato e «al tasso di cambio ufficiale in vigore alla data del trasferimento». Si considerava «tasso di cambio ufficiale» ai sensi di detta disposizione l'ultima parità accettata dal FMI, che era rimasta immutata dal 1 o novembre 1969 (cioè, ad esempio, 13,66 BFR per 1 DM).
punto 4
II 21 dicembre 1978 il Consiglio adottava il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3085/78 (GU n. L 369, pag. 6), il quale, all'art. 1, disponeva che il testo dell'art. 63 dello Statuto è sostituito dal testo seguente:
«La retribuzione del funzionario è espressa in franchi belgi. Essa è pagata nella moneta del paese in cui il funzionario presta servizio.
La retribuzione pagata in una moneta diversa dal franco belga è calcolata sulla base dei tassi di cambio utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee alla data del 1 o luglio 1978.
Al momento dell'esame annuale del livello delle retribuzioni previsto dall'art. 65, tale data può essere modificata dal Consiglio che delibera, su proposta della Commissione, a maggioranza qualificata, come previsto dal paragrafo 2, secondo comma, primo trattino, dell'art. 148 del Trattato CEE e dell' art. 118 del Trattato Euratom.
Fatta salva l'applicazione degli artt. 64 e 65, in caso di modifica di tale data, i coefficienti correttori fissati a norma delle disposizioni suddette sono modificati dal Consiglio che, deliberando secondo la procedura di cui al terzo comma, corregge l'effetto della variazione del valore del franco belga rispetto ai tassi di cui al secondo comma».
punto 5
L'art. 2 del regolamento recita:
«All'allegato VII dello Statuto, l'art. 17 è sostituito dal testo seguente:
Articolo 17
1. Le somme dovute al funzionario sono pagate nel luogo e nella moneta del paese ove il funzionario esercita le sue funzioni.
2.
Alle condizioni fissate da una regolamentazione stabilita di comune accordo dalle istituzioni delle Comunità, previa consultazione del comitato dello Statuto, il funzionario può:
a) far trasferire regolarmente, tramite l'istituzione da cui dipende, una parte dei suoi emolumenti che non superi l'importo percepito quale indennità di dislocazione o di espatrio:
nella moneta dello Stato membro delle Comunità di cui è cittadino;
o nella moneta dello Stato membro delle Comunità in cui si trovi il suo domicilio o la residenza di un familiare a suo carico;
o nella moneta del paese in cui prestava precedentemente servizio o del paese in cui ha sede la sua istituzione, purché si tratti di un funzionario che presti servizio al di fuori del territorio delle Comunità europee;
b) far effettuare trasferimenti regolari che superino il limite massimo di cui alla lettera a), purché siano destinati a coprire spese risultanti in particolare da oneri regolari e comprovanti che l'interessato debba assumersi fuori del paese della sede della sua istituzione o fuori del paese in cui esercita le proprie funzioni;
e) essere autorizzato, eccezionalmente e per casi debitamente giustificati, a far trasferire — a prescindere da questi trasferimenti regolari — le somme di cui desideri poter disporre.nelle monete di cui sopra.
3. I trasferimenti di cui al precedente paragrafo 2 sono effettuati ai tassi di cambio previsti dall'art. 63, secondo comma, dello Statuto; alle somme trasferite si applica il coefficiente risultante dal rapporto tra il coefficiente correttore fissato per il paese nella cui moneta si effettua il trasferimento ed il coefficiente correttore fissato per la sede di servizio del funzionario».
punto 6
L'art. 4 del regolamento dispone che questo entra in vigore il 1° gennaio 1979 e che esso è applicabile dal 1 o aprile 1979.
punto 7
II 21 dicembre 1978 il Consiglio adottava pure il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3086/78, «che adegua i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee in seguito alla modifica delle disposizioni dello Statuto concernenti le parità monetarie da utilizzare nell'applicazione dello Statuto». L'art. 1, n. 1, del regolamento fissa il coefficiente correttore applicabile alle retribuzioni, fra l'altro per la Repubblica federale di Germania a 98,7, e per i Paesi Bassi a 97,8.
punto 8
Dal 1° aprile 1979, il controvalore, in franchi belgi, delle somme che i ricorrenti trasferivano regolarmente nel loro paese d'origine o nella Repubblica federale è notevolmente aumentato e — quindi — il saldo loro versato come retribuzione, dopo aver effettuato la rimessa, si è ridotto.
punto 9
In forza dell'art. 90, n. 2, dello Statuto del personale, il 25 e 27 giugno 1979 i ricorrenti presentavano reclamo alla Commissione, avverso l'aumento del costo dei trasferimenti cui avevano dovuto far fronte dall'aprile 1979. Rispondendo, il 28 settembre 1979, la Commissione dichiarava che, da un lato, essa non poteva, senza commettere eccesso di potere, disapplicare regolamenti del Consiglio ritualmente entrati in vigore e, dall'altro, essa approvava nella sostanza le riforme apportate allo Statuto.
punto 10
I ricorrenti proponevano dunque il presente ricorso con cui chiedono alla Corte di dichiarare illegittime e non applicabili le decisioni con cui si determinano le loro retribuzioni per il mese di aprile 1979 e di condannare la Commissione a versare ai ricorrenti, dall'aprile 1979, la differenza tra le loro spettanze in base alla vecchia disciplina e gli importi effettivamente riscossi in virtù del regolamento n. 3085/78, aumentata dell'interesse del 6 % a decorrere dalle rispettive scadenze.
punto 11
I ricorrenti deducono in primo luogo un mezzo tratto dalla violazione di forme sostanziali. Essi sostengono che i regolamenti in questione sono stati adottati senza la previa consultazione del Parlamento, contemplata dall'art. 24 del Trattato 8 aprile 1965 che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee (in prosieguo, «Trattato di fusione») e che il Parlamento è stato indotto in errore quanto agli effetti della proposta ad esso presentata. La consultazione del Parlamento europeo sarebbe stata effettuata in base ad una proposta della Commissione che era notevolmente diversa dai regolamenti adottati dal Consiglio.
punto 12
I ricorrenti deducono poi mezzi relativi al contenuto e agli effetti dei regolamenti. Essi criticano l'applicazione dei regolamenti, osservando che l'applicazione della nuova versione dell'art. 17 dell'allegato VII dello Statuto viola il principio dei diritti quesiti; la modifica delle condizione contemplate dallo Statuto provoca, a loro avviso, una notevole riduzione delle retribuzioni nette corrisposte ai dipendenti, lede i loro diritti quesiti e il loro legittimo affidamento; inolte, l'applicazione della norma sarebbe incompatibile con gli impegni formalmente assunti dalla Commissione nel senso ch'essa avrebbe vegliato a che i provvedimenti da essa proposti fossero strettamente neutrali e non incidessero sul valore reale delle somme versate ai dipendenti come retribuzioni, pensioni e indennità.
punto 13
I ricorrenti si dolgono inoltre della discriminazione che, a loro parere, consegue dal fatto che vi sono disposizioni transitorie in materia di pensioni mentre non vi è alcuna disposizione transitoria per i trasferimenti operati dai ricorrenti a norma dell'art. 17 dell'allegato VII dello Statuto. Assolvendo l'obbligo di assistenza ad essa incombente, e di cui l'art. 24 dello Statuto prevede un caso d'applicazione, la Commissione avrebbe dovuto stabilire, come provvedimento d'attuazione, modalità transitorie di compensazione, da applicarsi fino alla scadenza degli impegni assunti dai dipendenti per legge e per contratto.
SENTENZA › In diritto › Sulla violazione di forme sostanziali
punto 14
Va osservato che, qualora si debba modificare lo Statuto del personale ed il regime applicabile agli altri agenti, il diritto comunitario contempla la consultazione del Parlamento e della Corte di giustizia, nonché il parere del Comitato dello Statuto. L'art. 24 del Trattato di fusione stabilisce che «il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, stabilisce lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità». L'art. 10 dello Statuto stabilisce che il Comitato dello Statuto (composto dai rappresentanti dei comitati del personale) viene consultato dalla Commissione su qualunque proposta di revisione dello Statuto.
punto 15
Si deve tuttavia distinguere tra le esigenze del diritto comunitario relative al regolamento n. 3085/78, che modifica lo Statuto, e quelle riguardanti il regolamento n. 3086/78, che modifica i coefficienti correttori. Un regolamento come quest'ultimo, in cui sono fissati i coefficienti correttori, viene adottato dal Consiglio, su proposta della Commissione, a norma dell'art. 64 dello Statuto, che non impone alcun obbligo di consultazione.
punto 16
Quanto al regolamento n. 3085/78, è vero che l'art. 24 del Trattato di fusione contempla la consultazione delle «altre istituzioni interessate», tra le quali il Parlamento. Questa consultazione, che consente in particolare al Parlamento di partecipare effettivamente all'attività legislativa della Comunità, costituisce un elemento essenziale dell'equilibrio istituzionale voluto dai Trattati. La rituale consultazione del Parlamento rappresenta quindi una formalità sostanziale, la cui inosservanza comporterebbe l'invalidità del regolamento in questione. Si deve quindi assodare se questa indispensabile consultazione abbia effettivamente avuto luogo.
punto 17
Il 1° aprile 1977, la Commissione, su parere del Comitato dello Statuto, presentava al Consiglio una proposta di regolamento dello stesso Consiglio per l'introduzione dell'unità di conto europea (UCE) nello Statuto (GU n. C 99, pag. 5). L'art. 1 aveva lo scopo di sostituire l'UCE al franco belga, nell'art. 63 dello Statuto. La proposta suggeriva modifiche, rese necessarie dall'adozione dell'UCE, e in particolare la sostituzione della tabella di cui all'art. 66 dello Statuto, in cui gli stipendi erano espressi in franchi belgi, con una nuova tabella, nella quale gli stipendi erano espressi in UCE. L'art. 4 della proposta prevedeva che il n. 4 dell'art. 17 dell'Allegato VII dello Statuto venisse sostituito con il testo seguente:
«I trasferimenti previsti dai paragrafi 2 e 3 vengono effettuati sulla base del valore dell'unità di conto europea (UCE) determinato all'art. 63, secondo comma, dello Statuto; agli importi trasferiti si applica il coefficiente che risulta dal rapporto esistente tra il coefficiente correttore fissato per il paese nella cui moneta viene effettuato il trasferimento ed il coefficiente correttore fissato per il paese nel quale si trova la sede di servizio del funzionario».
La proposta conteneva altre disposizioni, irrilevanti per la fattispecie.
punto 18
Investito della proposta e richiesto di un parere da parte del Consiglio, il Parlamento dava parere favorevole (GU 1977, n. C 183, pag. 55). La risoluzione del Parlamento comportava, fra l'altro, le seguenti considerazioni:
«— considerando che le proposte della Commissione delle Comunità sottoposte all'esame del Parlamento sono volte unicamente a esprimere in unità di conto europee dei valori (retribuzioni, indennità, trasferimenti di fondi, coefficiente correttore, imposte) espressi finora in franchi belgi, senza con questo intaccare i diritti del personale o esporne a fluttuazioni le retribuzioni;
— ...
— considerando che l'introduzione dell'unità di conto europea consente di rinunciare all'impiego del coefficiente correttore per correggere le parità di cambio e che la funzione di detto coefficiente sarà ormai, come era originariamente previsto, quella di tener conto degli aumenti del costo della vita;
— considerando che la Commissione ha assicurato che le sue proposte non lederanno assolutamente, per quanto riguarda le retribuzioni e gli altri versamenti, i funzionari e gli altri agenti delle Comunità europee ...».
punto 19
Nella risoluzione si chiede alla Commissione di adottare per tempo le disposizioni amministrative necessarie affinché l'applicazione dell'unità di conto europea non si risolva in una perturbazione delle attuali prassi amministrative o leda, sia pure temporaneamente, gli interessi della funzione pubblica europea, e si prende atto delle assicurazioni fornite dalla Commissione nel senso che le sue proposte non incideranno affatto sui valori reali dei versamenti ai dipendenti a titolo di retribuzioni, pensioni e indennità.
punto 20
In una comunicazione al Consiglio, in data 29 novembre 1978, la Commissione esprimeva il desiderio che l'art. 1 della sua proposta del 1 o aprile 1977 venisse modificato. Il testo della nuova proposta corrisponde ai primi due commi dell'art. 63 come modificato dal regolamento n. 3085/78. Con la stessa comunicazione, la Commissione proponeva un periodo transitorio di sei mesi, cioè fino al 1° ottobre 1979, per i pensionati e gli aventi diritto ad indennità i cui emolumenti netti avrebbero subito una riduzione per effetto dei nuovi criteri di calcolo.
punto 21
Nel regolamento n. 3085/78, conforme a questa proposta della Commissione, è stata tuttavia aggiunta, dopo la disposizione transitoria proposta, un'ulteriore disposizione transitoria: «Dopo tale data, la differenza tra gli importi netti risultanti dall'applicazione del presente regolamento e quelli percepiti per il mese di settembre 1979 è ridotta in ragione di /io al mese».
punto 22
Dalla relazione della commissione «bilanci» del Parlamento risulta che questo era in grado di valutare l'incidenza che avrebbe potuto avere la proposta iniziale della Commissione sulle pensioni e sui trasferimenti effettuati a norma dell'art. 17 dell'allegato VII dello Statuto, e che le assicurazioni date al Parlamento dalla Commissione vanno intese nel senso che la «neutralità» della proposta riguardava la retribuzione globale dei dipendenti e che, in determinati casi, la proposta della Commissione poteva comportare l'aumento del costo dei trasferimenti.
punto 23
II regolamento in definitiva adottato era infatti conforme alla proposta presentata al Parlamento, eccezion fatta per la sostituzione dei tassi di cambio aggiornati all'UCE e per le disposizioni transitorie miranti ad alleviare, per un dato periodo, gli effetti delle disposizioni del regolamento nei confronti di certi pensionati. Per quel che riguarda la sostituzione dei tassi di cambio aggiornati all'UCE, si deve osservare che i tassi adottati riflettevano per l'appunto il valore dell'UCE espresso in moneta nazionale alla data del 1 o aprile 1978, sicché questa modifica della proposta iniziale costituiva in pratica solo un cambiamento di metodo piuttosto che una modifica sostanziale. Quanto alla disposizione transitoria a favore di determinati pensionati, si deve osservare che questa disposizione era largamente conforme al desiderio espresso dal Parlamento.
punto 24
Così stando le cose, non era necessaria una nuova consultazione del Parlamento sulle disposizioni di cui trattasi.
SENTENZA › In diritto › Sul contenuto e sugli effetti dei regolamenti in questione
punto 25
I ricorrenti sostengono che il nuovo metodo di calcolo del tasso di cambio per i trasferimenti lede i loro diritti quesiti. Facendo affidamento sulle norme vigenti fino all'aprile del 1979, essi avrebbero assunto impegni inderogabili da cui potevano liberarsi solo dopo un certo tempo, e sono stati indotti a farlo dalla possibilità, esistente da anni, di trasferire regolarmente una certa quota della retribuzione mensile, il che conferirebbe loro una legittima aspettativa a che il sistema non venga modificato — in modo ad essi sfavorevole — prima della scadenza dei loro impegni. Essi dovrebbero quindi poter contare sul mantenimento in vigore del vecchio sistema di trasferimenti, o, quanto meno, su un sistema transitorio che mantenga in vigore i precedenti tassi di cambio fino alla scadenza dei loro impegni. La Commissione si sarebbe formalmente impegnata dinanzi al Parlamento a vegliare affinché i provvedimenti da adottarsi fossero strettamente «neutrali» e non incidessero sul valore reale dei versamenti ai dipendenti a titolo di retribuzioni, pensioni e indennità. II potere delle istituzioni sarebbe limitato dal principio della competenza vincolata. Riducendo i valori reali, le istituzioni avrebbero violato questo principio, il che costituirebbe sviamento di potere.
punto 26
I ricorrenti sostengono inoltre che l'assenza, nei regolamenti impugnati, di norme transitorie a favore del personale in servizio, analoghe a quelle eleborate per i pensionati, viola il divieto di discriminazione.
punto 27
È vero che l'adozione dei tassi di cambio aggiornati ha comportato un rincaro dei trasferimenti effettuati verso la Repubblica federale di Germania in forza dell'art. 17 dell'allegato VII dello Statuto. La modifica delle parità e dell'art. 17 dell'allegato VII dello Statuto è tuttavia stata decisa per abrogare un sistema che poteva comportare vantaggi per i dipendenti in servizio in determinati paesi e perdite ingiustificate per la Comunità. Quanto ai ricorrenti, tutti in servizio nel Belgio, non vi era alcun valido motivo per applicare tassi di cambio artificiali per i loro trasferimenti. Né il Consiglio né la Commissione avevano dato ai dipendenti qualsivoglia assicurazione nel senso che il sistema più favorevole sarebbe rimasto indefinitamente in vigore. Stando così le cose, l'adozione dei tassi reali non poteva costituire, nei loro confronti, violazione del principio del legittimo affidamento.
punto 28
Quanto all'argomento tratto dal principio della competenza vincolata, è sufficiente osservare che la nozione di sviamento di potere ha in realtà una portata ben precisa. Tale nozione implica che l'autorità amministrativa abbia esercitato i suoi poteri per uno scopo diverso da quello per cui le sono stati conferiti. Nella fattispecie ciò non si è verificato. Il Consiglio ha esercitato regolarmente i poteri spettantigli, raggiungendo direttamente, col regolamento n. 3085/78, lo scopo legittimo cui esso mirava, cioè l'aggiornamento dei tassi di cambio.
punto 29
Quanto alla presunta discriminazione provocata dai provvedimenti transitori riguardanti i pensionati, è sufficiente ricordare che la discriminazione consiste nel trattare in modo identico situazione diverse, o nel trattare in modo diverso situazioni identiche. La situazione di un dipendente in servizio è ben diversa da quella di un pensionato, sicché non vi è discriminazione se il legislatore riserva ai pensionati un trattamento che non è identico a quello riservato ai dipendenti in servizio.
punto 30
Poiché dall'esame degli argomenti svolti dai ricorrenti risulta che nessuno dei mezzi dedotti può venir accolto, il ricorso va respinto.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 31
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.
punto 32
Tuttavia, a norma dell'art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1° Il ricorso è respinto.
2° Ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa incontrate.
Firme
Bosco
O'Keeffe
Koopmans
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 4 febbraio 1982.
Per il cancelliere
J. A. Pompe
cancelliere aggiunto
Il presidente della Prima Sezione
G. Bosco