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Sez. 6, Sentenza n. 10062 del 02/12/2004 Ud. (dep. 15/03/2005) Rv. 231137 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - decisione | Impugnazione - Termini - Decorrenza - Sentenze dibattimentali - Identità - Sentenze emesse ex art. 599 cod.proc.pen. - Identità.
Stato
decisa il 2004-12-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231137-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - decisione

In tema di giudizio abbreviato, il rinvio agli artt. 529 e ss. del codice di rito, contenuto nell'art. 442 comma primo comprende anche l'art. 544 cui fa riferimento, per disciplinare i termini per l'impugnazione, l'art. 585. Ne consegue che tali termini, con riguardo alle sentenze emesse all'esito di giudizio abbreviato, decorrono dai diversi momenti specificati nelle lettere b) c) e d) del comma secondo dell'art. 585, e la loro durata è quella fissata dal comma primo del medesimo articolo in relazione al tempo impiegato dal giudice per la redazione della sentenza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 529 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)