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Sez. 1, Sentenza n. 14662 del 15/10/2002 (Rv. 557922 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - PATROCINIO GRATUITO | Patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili - Legge n. 217 del 1990, modificata dalla legge n. 134 del 2001 - Condizioni formali - Istanza presentata, nella specie, in calce alla procura alle liti dopo la scelta del difensore di fiducia e senza invio previo al competente Consiglio dell'ordine - Improponibilità.
Stato
decisa il 2002-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557922-01

AVVOCATO E PROCURATORE - PATROCINIO GRATUITO

Per la difesa dei non abbienti nei giudizi civili, secondo la disciplina dettata dalla legge n. 217 del 1990, come risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 134 del 2001, l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato - contenente, tra l'altro, l'autocertificazione di sussistenza della prevista condizione reddituale e l'impegno di comunicare eventuali successive variazioni - va presentata al Consiglio dell'ordine degli avvocati competente ed abilita l'ammesso al beneficio a nominare un difensore scelto tra gli iscritti nell'apposito elenco di cui all'art. 17 - bis della citata legge n. 217 del 1990; ne deriva che è improponibile l'istanza di ammissione al beneficio formulata, in calce alla procura alle liti, successivamente alla scelta di un proprio difensore di fiducia, compiuta senza previa presentazione od invio dell'istanza medesima al Consiglio dell'ordine cui spetta pronunciarsi su di essa.

Riferimenti normativi: Legge 30/07/1990 num. 217 art. 15 bis CORTE COST., Legge 30/07/1990 num. 217 art. 15 ter CORTE COST., Legge 30/07/1990 num. 217 art. 15 quater CORTE COST., Legge 30/07/1990 num. 217 art. 17 CORTE COST., Legge 29/03/2001 num. 134 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)