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Sez. 2, Sentenza n. 3854 del 06/06/1983 (Rv. 428777 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - EMANAZIONE DELLA DIFFIDA AD ADEMPIERE EX ART. 1454 COD. CIV. - INCOMPATIBILITÀ CON L'ESERCIZIO DELL'AZIONE EX ART. 2932 COD. CIV. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428777-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - EMANAZIONE DELLA DIFFIDA AD ADEMPIERE EX ART. 1454 COD. CIV. - INCOMPATIBILITÀ CON L'ESERCIZIO DELL'AZIONE EX ART. 2932 COD. CIV. - ESCLUSIONE.*

La diffida ad adempiere ex art. 1454 cod. civ., costituente una facoltà e non già un Onere della parte adempiente, ha la sola funzione di determinare lo scioglimento di diritto del rapporto, sicché, in caso di contratto preliminare, non condiziona in alcun modo l'Esercizio dell'Azione prevista dall'art. 2932 cod. civ., intesa ad ottenere l'esecuzione specifica dell'Obbligo di concludere il contratto promesso (e non stipulato).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1454, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)