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Sez. 3, Ordinanza n. 10902 del 23/04/2024 (Rv. 670792-01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE | Azienda - Cessione - Contratti a prestazione continuativa e periodica in corso - Debiti successivi alla successione contrattuale correlata ex lege alla cessione di azienda - Responsabilità dell’acquirente - Fondamento - Fattispecie in tema di somministrazione.
Stato
decisa il 2024-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670792-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE

In caso di cessione d'azienda, dei debiti per il pagamento di prestazioni continuative o periodiche eseguite dopo il trasferimento risponde il solo acquirente, per effetto del suo subentro ex lege nei contratti in corso a prestazioni corrispettive non ancora integralmente eseguite da alcuna delle parti, mentre, ai sensi dell'art. 2560 c.c., l'alienante risponde soltanto dei debiti residuati da contratti in cui il terzo contraente abbia già adempiuto la propria prestazione prima della cessione. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di accoglimento dell'opposizione a un decreto ingiuntivo di condanna del cedente l'azienda al pagamento del corrispettivo di energia elettrica somministrata dopo la cessione).

Cod. Civ. art. 2558, Cod. Civ. art. 2560

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)