Sez. L, Sentenza n. 2492 del 18/03/1999 (Rv. 524271 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Ricorso principale condizionato ad una determinata valutazione delle conseguenze della sentenza di merito - Inammissibilità - Fattispecie relativa a svolgimento di mansioni superiori da parte di lavoratore dell' ente poste italiane nel periodo intercorrente tra la privatizzazione dei rapporti di lavoro e la sottoscrizione del primo contratto collettivo.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
Nel giudizio di cassazione, nel quale non sono previsti ricorsi principali condizionati e in cui, a norma dell'art. 366, primo comma, n. 4, il ricorrente è tenuto ad esporre motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata, deve ritenersi inammissibile la proposizione di motivi di ricorso principale condizionati ad una determinata interpretazione e valutazione da parte della Cassazione della pronuncia impugnata e delle sue conseguenze giuridiche. (Fattispecie relativa allo svolgimento di mansioni superiori da parte di dipendente dell'ente poste italiane nel periodo intercorrente tra la privatizzazione dei relativi rapporti di lavoro e la sottoscrizione del primo contratto collettivo; negato da parte il giudice di merito il diritto del lavoratore all'inquadramento superiore, l'interessato aveva subordinato la doglianza in cassazione contro la mancata valorizzazione dello svolgimento di dette mansioni per il periodo successivo alla stipula del nuovo contratto all'accertamento che la pronuncia di merito precludesse la proposizione della questione in un nuovo giudizio).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 n. 4, Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 art. 6, Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)