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Sez. 1, Sentenza n. 4521 del 08/03/2016 (Rv. 638905 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Errore sull'idoneità dell'atto di notificazione a determinare l'effetto di far decorrere il termine iniziale per l'impugnazione - Espressa valutazione da parte della sentenza impugnata - Inammissibilità della revocazione.
Stato
decisa il 2016-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638905-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO

L'errore sull'idoneità dell'atto di notificazione a determinare l'effetto di far decorrere il termine iniziale per l'impugnazione, affermata in esito ad una valutazione giuridica dell'atto stesso, integra un errore di diritto e non di fatto, sicché non può dar luogo a revocazione della sentenza ex art. 395 n. 4 c.p.c., postulando quest'ultimo la falsa percezione della realtà, che si sostanzia nella supposizione dell'esistenza di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa dagli atti, oppure nella supposizione dell'inesistenza di un fatto la cui verità è inconfutabilmente accertata, sempre che ciò non abbia costituito un punto controverso su cui la sentenza impugnata per revocazione abbia statuito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)