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Sez. L, Sentenza n. 17523 del 09/12/2002 (Rv. 559090 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE | Infortunio verificatosi in alloggio di servizio - Infortunio sul lavoro - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559090-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE

Poiché l'alloggio di servizio, considerato come tale e non in relazione a particolari caratteristiche strutturali o di ubicazione del medesimo, non aggrava, rispetto ad una comune abitazione, il rischio generico di infortuni domestici e non determina perciò quel rapporto di occasionalità tra lavoro e incidente, necessario a qualificare il secondo come infortunio sul lavoro, non può ritenersi che un incidente, in quanto avvenuto nell'alloggio di servizio, possa essere qualificato come avvenuto in occasione di lavoro, ai sensi dell'art. 2 d.P.R. n. 1124 del 1965 (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva escluso che l'infortunio occorso al lavoratore, caduto nell'uscire dalla doccia nell'alloggio di servizio, fosse qualificabile come infortunio sul lavoro ai fini della determinazione del periodo di comporto).

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)