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Sez. 5 - , Sentenza n. 13343 del 16/05/2023 (Rv. 668190 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI IRES | Addizionale per il settore bancario e finanziario - Art. 2, del d.l. n. 133 del 2013 - Legittimità costituzionale - Sentenza Corte cost. n. 288 del 2019 - Ambito di applicazione - S.G.R. - Inclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2023-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668190-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI IRES

In tema di IRES, l'addizionale per il settore bancario e finanziario, di cui all'art. 2 del d.l. n. 133 del 2013, conv. con modif. dalla l. n. 5 del 2014, assicurando copertura finanziaria all'operazione redistributiva di alleggerimento del carico fiscale derivante dalla seconda rata IMU, è costituzionalmente legittima, secondo l'interpretazione fornita dalla sentenza n. 288 del 2019 della Corte cost., ed è dovuta anche dalle S.G.R., poiché le peculiari caratteristiche del mercato finanziario (quali, l'esistenza di barriere all'entrata, la concorrenza limitata ai soli operatori autorizzati ed il carattere necessitato dei servizi finanziari) costituiscono specifico ed autonomo indice di capacità contributiva.

Decreto Legge 30/11/2013 num. 133 art. 2 CORTE COST., Legge 29/01/2014 num. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)