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Sez. 1, Sentenza n. 5746 del 14/05/1992 (Rv. 477220 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - In genere | Espropriazione di fondo rustico - Indennità aggiuntiva per l'affittuario - Pagamento - Presupposto - Dichiarazione resa dall'avente diritto ex art. 4 legge n. 15 del 1968 - Valore probatorio.
Stato
decisa il 1992-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477220-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - In genere

Con riguardo all'indennità aggiuntiva, contemplata dall'art. 17 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 in favore di chi abbia la qualità di affittuario del fondo rustico espropriato, ed al fine della dimostrazione di tale qualità (il cui onere incombe sul reclamante), l'art. 23 della legge 3 gennaio 1978 n. 1 (come integrato dall'art. 7 della legge 29 luglio 1980 n. 385), il quale prevede il pagamento dell'indennità stessa a seguito di dichiarazione resa dall'avente diritto con le formalità dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, non introduce un sistema di prova legale, vincolante per l'espropriante, sicché detta dichiarazione, in caso di contestazione giudiziale da parte dell'espropriante (nella specie, in presenza di analoga dichiarazione presentata da altro soggetto), ha valore di mero elemento indiziario, liberamente valutabile dal giudice del merito.

Riferimenti normativi: Legge 04/01/1968 num. 15 art. 4, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 17 CORTE COST., Legge 03/01/1978 num. 1 art. 23, Legge 29/07/1980 num. 385 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)