diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 8446 del 04/05/2004 (Rv. 572593 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE | Inammissibilità del ricorso principale - Tempestività del ricorso incidentale - Trasformabilità dell'incidentale in principale - Condizioni.
Stato
decisa il 2004-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572593-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE

Qualora il ricorso principale in cassazione sia dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale, ove sia stato tempestivamente proposto (ovvero, se esso viene proposto entro quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale, come previsto dall'art. 371 cod. proc. civ., ed anche entro il termine per impugnare), non perde efficacia, ma tiene luogo del ricorso principale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)