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Sez. 3, Sentenza n. 1513 del 16/06/1962 (Rv. 252409 - 01)

TRASPORTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA DEL VETTORE - AVARIE E PERDITE - CALCOLO DEL DANNO - CRITERI - ESCLUSIVO RIFERIMENTO AL PREZZO PRATICATO NEL LUOGO E NEL TEMPO DELLA RICONSEGNA.*
Stato
decisa il 1962-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/252409-01

TRASPORTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA DEL VETTORE - AVARIE E PERDITE - CALCOLO DEL DANNO - CRITERI - ESCLUSIVO RIFERIMENTO AL PREZZO PRATICATO NEL LUOGO E NEL TEMPO DELLA RICONSEGNA.*

L'art 1696 cod civ, che costituisce una riproduzione della norma gia contenuta nell'art 405 dell'abrogato codice di commercio, stabilendo, relativamente al trasporto di cose, che il danno derivante da perdita o avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna, detta, per la liquidazione del danno, una disciplina particolare, che non coincide con quella stabilita, in linea generale, dagli artt 1223 e seguenti del codice civile. Il criterio adottato, prescindendo da ogni considerazione attinente al particolare interesse del danneggiato e quindi anche dall'effettivo prezzo pagato per la merce perduta o avariata, fa riferimento ad un elemento obiettivo, cioe al prezzo che le cose trasportate avevano nel luogo e nel tempo della riconsegna, ed inoltre statuisce che tale prezzo (o parte di esso, in caso di avaria parziale) rappresenta l'ammontare del danno subito, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo. (nella specie, il giudice di merito aveva determinato il danno in base al prezzo della merce risultante in fattura ed aveva attribuito al danneggiato un ulteriore indennizzo a titolo di lucro cessante. La Corte suprema ha ritenuto fondata la censura mossa contro tale criterio di liquidazione). (V 4145/56, 3614/54, 966/52, 744/52).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1696, Cod. Commerc. art. 405

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)