diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 691 del 09/10/1974 Ud. (dep. 24/01/1975) Rv. 129390 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - PROVVEDIMENTI RICORRIBILI - SENTENZA - DI PROSCIOGLIMENTO PER INSUFFICIENZA DI PROVE - PRESUPPOSTI GIUSTIFICATIVI - SINDACATO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1974-10-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/129390-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - PROVVEDIMENTI RICORRIBILI - SENTENZA - DI PROSCIOGLIMENTO PER INSUFFICIENZA DI PROVE - PRESUPPOSTI GIUSTIFICATIVI - SINDACATO - LIMITI.*

Il Sindacato della Corte di Cassazione sulla sentenza assolutoria con formula dubitativa non puo giungere all'esame della fondatezza del dubbio, perche cio implicherebbe una rivalutazione critica delle prove raccolte, ma deve limitarsi a controllare la motivazione sulle ragioni del dubbio manifestate dal giudice di merito, cioe esaminare se il giudice di merito abbia espresso il suo convincimento con motivazione immune da errore e pervenire all'annullamento della decisione soltanto quando dalle accolte premesse di fatto risulti che il dubbio sulla colpevolezza dell'imputato non poteva in alcun modo sussistere. Pertanto, la legittima applicazione della formula dubitativa esige o l'equivalenza delle prove di reita con quelle d'innocenza, da cui nasce l'incensurabile perplessita del giudice nell'orientarsi fra le tesi di accusa e di difesa, o la sussistenza di elementi di reita non dotati di tale efficienza da suscitare nell'animo del giudicante quella certezza morale che e il presupposto logico e la suprema garanzia d'un responso di condanna.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475, Cod. Proc. Pen. art. 479 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)