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Sez. 2, Sentenza n. 27376 del 17/02/2017 Ud. (dep. 31/05/2017) Rv. 270312 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO - INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI | Criterio distintivo rispetto alla vendita di prodotti industriali con segni mendaci ex art. 517 cod. pen. - Identità del "logo" riprodotto rispetto a quello originale - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-02-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270312-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO - INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI

Integra il delitto di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, di cui all'art. 474 cod. pen., e non il delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, di cui all'art. 517 cod. pen., la condotta di acquisto per la rivendita al pubblico di beni con marchi o segni distintivi falsificati se vi è sostanziale identità del "logo" riprodotto rispetto a quello originale, in quanto il primo delitto si riferisce a prodotti recanti marchi - e, quindi, segni distintivi delle ditte produttrici - contraffatti, mentre il secondo, posto a tutela dell'ordine economico, punisce la messa in circolazione di prodotti dell'ingegno od opere industriali recanti marchi o segni distintivi atti ad ingannare il compratore su origine, provenienza o qualità della merce.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 474 com. 1, Cod. Pen. art. 517, Legge 23/07/2009 num. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)