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Sez. 5, Sentenza n. 2335 del 21/12/1988 Ud. (dep. 15/02/1989) Rv. 180527 - 01

PROVA PENALE - IMPUTATO - INTERROGATORIO IN GENERE - FACOLTÀ DI NON RISPONDERE - VALUTAZIONE DEL SILENZIO - LIMITE.*
Stato
decisa il 1988-12-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180527-01

PROVA PENALE - IMPUTATO - INTERROGATORIO IN GENERE - FACOLTÀ DI NON RISPONDERE - VALUTAZIONE DEL SILENZIO - LIMITE.*

Il principio secondo cui l'imputato non ha l'Obbligo di rispondere alle contestazioni che gli vengono rivolte non comporta una limitazione legale della sfera del libero convincimento del giudice, che può legittimamente esercitarsi anche sulla portata significativa del silenzio mantenuto dall'interrogato su circostanze su cui questi, potendo fornire indicazioni di dati che potrebbero scagionarlo e contribuire all'accertamento della verità, si rifiuti di farlo. In tal caso non può dirsi che il silenzio - garantito all'imputato come oggetto di un suo diritto processuale - venga utilizzato, in contrasto con tale garanzia, come tacita confessione di colpevolezza giacché il convincimento di reità nel giudice viene a formarsi non sulla valorizzazione confessoria del silenzio, bensì sulla valorizzazione in senso probatorio di elementi già idonei a suffragare un giudizio di colpevolezza, in ordine ai quali il silenzio del soggetto viene ad assumere valore di mero riscontro obiettivo. (V mass n 172226; (Conf mass n 168222).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 78 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 367, Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 475 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)