Sez. 1, Ordinanza n. 3388 del 06/03/2003 (Rv. 562565 - 01)
SICILIA - ELEZIONI - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO - INELEGGIBILITÀ | Elezioni dell'Assemblea regionale - Art. 8, secondo comma, n. 7, legge reg. n. 29/1951- Ineleggibilità del "capi servizio... degli uffici statali che svolgono attività nella regione - Questione non manifestamente infondata di costituzionalità.
SICILIA - ELEZIONI - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO - INELEGGIBILITÀ
Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, n. 7, della legge della Regione Sicilia 20 marzo 1951, n. 29, nella parte in cui prevede la ineleggibilità alla carica di deputato regionale del "capi servizio... degli uffici statali che svolgono attività nella regione", per contrasto con il principio di cui all'art. 51, primo comma, Cost. a causa della genericità ed elasticità della fattispecie descritta.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 51, Legge Reg. Sicilia 20/03/1951 num. 29 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)