Sez. L - , Ordinanza n. 7990 del 30/03/2018 (Rv. 648263 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - IN GENERE | Giudice del lavoro - Giudice fallimentare - Ambito della cognizione - Riparto - Criteri.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - IN GENERE
Nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello del fallimento il discrimine va individuato nelle rispettive speciali prerogative, spettando al primo, quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo "status" del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, della sua qualificazione e qualità, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro; al fine di garantire la parità tra i creditori, rientrano, viceversa, nella cognizione del giudice del fallimento, le controversie relative all'accertamento ed alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro in funzione della partecipazione al concorso e con effetti esclusivamente endoconcorsuali, ovvero destinate comunque ad incidere nella procedura concorsuale.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 96, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)