Sez. U, Sentenza n. 24825 del 09/12/2015 (Rv. 637596 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Magistrato con funzioni requirenti semidirettive - Trasferimento come misura cautelare e come sanzione accessoria - Distinzione - Possibilità di destinazione, in via definitiva, a funzioni giudicanti non semidirettive - Esclusioni - Ragioni.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, mentre, alla stregua dell'art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 109 del 2006, il trasferimento, in via cautelare e provvisoria, del magistrato incolpato può determinarne la destinazione a funzioni diverse rispetto a quelle in atto ricoperte (nella specie, da funzioni requirenti semidirettive a funzioni giudicanti di primo grado), l'irrogazione della definitiva sanzione accessoria di cui al comma 1 del medesimo articolo può soltanto comportare il trasferimento del magistrato ad altra sede ed altro ufficio ma non anche la perdita delle suddette funzioni esercitate, non risultando altrimenti garantito, anche in rapporto al criterio di tipicità e tassatività delle sanzioni, il razionale coordinamento con la previsione di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 109 cit. in merito a sanzione principale di analogo contenuto oggettivo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 9, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 12 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 13 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 13 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)