Sez. L, Sentenza n. 6940 del 07/05/2003 (Rv. 562726 - 01)
ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE | Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia - Nomina di un commissario liquidatore - Durata dell'organo - Coincidenza con la durata della fase liquidatoria - Applicabilità delle norme sulla "prorogatio" - Esclusione - Fondamento.
ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE
In tema di soppressione e liquidazione dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Regione Puglia, deve ritenersi che le leggi regionali che hanno disciplinato la nomina e la durata in carica del commissario liquidatore dell'ente abbiano assegnato all'organo liquidatore una durata pari all'estensione temporale della fase liquidatoria, apertasi con l'entrata in vigore della legge n. 9 del 1993 e destinata a svolgersi per il periodo compreso fra la nomina del commissario liquidatore e la definitiva estinzione dell'ente stesso, rimessa ad apposita declaratoria del Consiglio regionale, contestuale alla deliberazione di approvazione del piano di liquidazione; ne consegue che in relazione alla vicenda estintiva del suddetto ente non possono trovare applicazione le disposizioni in tema di "prorogatio", avendo il commissario liquidatore agito sempre in pendenza del termine di durata assegnato alla carica in modo da farla coincidere con l'estinzione dell'ente, senza che possa attribuirsi rilievo al difetto di saldatura temporale tra la legge regionale n. 13 del 1994 e quella n. 18 del 1995, non essendosi mai verificato l'evento estintivo dell'ente, che costituisce il solo termine finale della carica del commissario liquidatore.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Puglia 19/06/1993 num. 9, Legge Reg. Puglia 12/04/1994 num. 13, Legge Reg. Puglia 12/04/1995 num. 18, Decreto Legge 16/05/1994 num. 293 CORTE COST., Legge 15/07/1994 num. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)