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DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 1980 relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche (80/723/CEE)

Testo in vigore al

Questo elemento non esiste alla data scelta.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare, l'articolo 90, paragrafo 3,

considerando l'importante ruolo che le imprese pubbliche assolvono nell'economia nazionale di ciascuno Stato membro;

considerando che, poiché il trattato CEE lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà negli Stati membri, deve essere assicurata la parità di trattamento tra le imprese pubbliche e le imprese private;

considerando che in virù del trattato CEE la Commissione ha il dovere di accertarsi che gli Stati membri non concedano alle imprese, sia pubbliche che private, aiuti incompatibili con il mercato comune;

considerando che la complessità delle relazioni finanziarie intercorrenti tra poteri pubblici nazionali e imprese pubbliche è tuttavia tale da ostacolare l'esecuzione di tale compito;

considerando inoltre che un'applicazione efficace ed equa alle imprese pubbliche e private delle regole del trattato CEE relative agli aiuti non può essere operata sino a quando tali relazioni finanziarie non siano rese trasparenti;

considerando peraltro che, in materia di imprese pubbliche, detta trasparenza deve permettere di distinguere chiaramente fra il ruolo dello Stato in quanto potere pubblico ed in quanto proprietario;

considerando che il paragrafo 1 dell'articolo 90 impone degli obblighi agli Stati membri nei confronti delle imprese pubbliche; che il medesimo articolo al paragrafo 3 impone alla Commissione di vegliare sul rispetto di tali obblighi e le fornisce a tal fine i mezzi specifici necessari; che ricade in questo campo la definizione delle condizioni che rispondono alla suddetta esigenza di trasparenza;

considerando che è d'uopo precisare che cosa si intenda per «poteri pubblici» e «imprese pubbliche»;

considerando che i poteri pubblici possono esercitare una influenza dominante sul comportamento delle imprese pubbliche, non solo nel caso in cui essi ne siano proprietari o detengano una partecipazione maggiorataria, ma anche in virtù del potere che detengono nei relativi organi di gestione o di sorveglianza, per via di disposizioni statutarie o per il fatto della ripartizione delle azioni;

considerando che l'assegnazione di risorse pubbliche ad imprese pubbliche può farsi sia direttament sia indirettamente; che è pertanto opportuno che la trasparenza sia assicurata indipendentemente dalle modalità secondo cui dette assegnazioni di risorse pubbliche vengono effettuate; che occorre ugualmente, se del caso, assicurare una conoscenza adeguata delle motivazioni di dette assegnazioni e della loro utilizzazione effettiva;

considerando che gli Stati membri possono perseguire, per il tramite delle loro imprese pubbliche, finalità diverse da quelle commerciali; che esse ottengono dallo Stato, in taluni casi, una compensazione degli oneri assunti in conseguenza di tale fatto; che la trasparenza delle compensazioni deve essere egualmente assicurata;

considerando che si devono prevedere delle esclusioni sia settoriali sia quantitative; che sono in effetti da escludere taluni settori che esulano dal settore concorrenziale o che sono già oggetto di disposizioni comunitarie particolari che garantiscano una trasparenza adeguata, taluni settori il cui carattere particolare giustifichi disposizioni specifiche nonché le imprese pubbliche la cui importanza economica ridotta non giustifichi oneri amministrativi che possono risultare dalle misure da prendere;

considerando che la presente direttiva non pregiudica l'applicazione di altre disposizioni del trattato CEE e, in particolare, degli articoli 90, paragrafo 2, 93 e 223;

considerando che, trattandosi di imprese le cui attività si svolgono in concorrenza con quelle di altre imprese, è opportuno assicurare il segreto professionale relativamente alle informazioni raccolte;

considerando che l'applicazione della presente direttiva va attuata in stretta collaborazione con gli Stati membri e che, sulla base dell'esperienza acquisita, occorrerà, se del caso, procedere a una revisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1980. Per la Commissione Raymond VOUEL Membro della Commissione