Sez. 1, Sentenza n. 1016 del 10/05/1982 Cc. (dep. 11/10/1983) Rv. 160566 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE - SUFFICIENTI INDIZI - NOZIONE - REATO ASSOCIATIVO - ELEMENTO DI INDIVIDUAZIONE DEI SUFFICIENTI INDIZI.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE - SUFFICIENTI INDIZI - NOZIONE - REATO ASSOCIATIVO - ELEMENTO DI INDIVIDUAZIONE DEI SUFFICIENTI INDIZI.*
In tema di delitto associativo gli indizi di colpevolezza da ritenersi sussistenti ai fini della validità di un mandato (o ordine) di cattura ex art. 252 cod. pen. non devono riguardare tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie criminosa e nemmeno tutto l'arco temporale del reato permanente ipotizzato. Ne consegue che, nel caso di associazione per delinquere (comune o qualificata) e di concorso nei reati che formano oggetto della attività associativa, assumono valore anche gli indizi di semplice adesione all'associazione e di compartecipazione ideale ai reati contestati; sicché una volta emersi, a carico di un determinato soggetto, indizi di partecipazione a un sodalizio criminoso tuttora esistente ed operante, risulta legittimo, quantomeno ai fini della emissione di un mandato o di un ordine, fissare il termine finale della permanenza al momento dell'arresto, sempre che quegli indizi non risalgano a un'epoca troppo remota e che non risulti positivamente accertato un fatto volontario dell'imputato, anteriore all'arresto, dal quale sia derivata la cessazione della permanenza. (V mass n 152722 per quanto valga).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 252
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)