Sez. 3, Sentenza n. 5471 del 06/06/1994 (Rv. 486897 - 01)
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Indennità per la perdita dell'avviamento - In genere | Locali adibiti ad esposizione della merce con possibilità di accesso da parte del pubblico - Vendite concluse in locali vicini - Indennità di avviamento - Spettanza - Condizioni.
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Indennità per la perdita dell'avviamento - In genere
L'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, nel caso di cessazione del rapporto locativo di immobile adibito alle attività indicate dall'art. 27 della legge 27 luglio 1978 n. 392, spetta al conduttore, ai sensi dell'art. 35 della stessa legge, in tutti i casi in cui l'immobile sia adoperato per l'esercizio dell'impresa come luogo aperto alla frequentazione diretta (senza intermediazione) e strumentalmente negoziale della generalità originariamente indifferenziata dei destinatari ultimi dell'offerta dei beni o dei servizi commerciali, cosicché l'immobile stesso - inserito nella organizzazione aziendale e, pertanto, funzionale alla produttività dell'impresa e suscettibile di influire nel volume degli affari - assuma anche il valore di fattore di avviamento; conseguentemente, nel caso di locali adibiti soltanto ad esposizione della merce, con possibilità di accesso da parte del pubblico, la predetta indennità non può essere negata solo perché le vendite vengano concluse in locali vicini, se risulti accertato che il locale è obiettivamente inserito nell'organizzazione aziendale e risponde alle esigenze tipiche dell'impresa, essendo così funzionale alla produttività aziendale ed influendo sul volume degli affari.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)