Ordinamento dei Magazzini generali
Testo in vigore al
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA. DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 17 dicembre 1882, n. 1154, serie 3ª, che approva il testo unico delle leggi sui Magazzini generali;
Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926 n. 100;
Ritenuta la urgente ed assoluta necessita' di adottare nuove norme per la istituzione e l'esercizio dei Magazzini generali;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
1. I Magazzini generali hanno per oggetto:
1° di provvedere alla custodia e alla conservazione delle merci e derrate, sia nazionali che estere, di qualsivoglia provenienza o destinazione, che vi sono depositate;
2° di rilasciare, ai depositanti che ne facciano espressa richiesta, speciali titoli di commercio col nome di fede di deposito e nota di pegno;
3° di provvedere alla vendita volontaria o forzata ai pubblici incanti delle cose depositate a norma del Codice di commercio.
Art. 2
1. Le imprese che vogliono istituire ed esercitare un magazzino generale devono presentare al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 5, per il tramite del registro delle imprese che trasmette anche allo sportello unico per le attivita' produttive la segnalazione certificata di inizio dell'attivita' corredata dalle seguente documentazione e dichiarazioni sostitutive dal quale risulti:
1° il loro nome e il loro domicilio;
2° il capitale che sara' approssimativamente destinato all'acquisto dei terreni, alla costruzione dei fabbricati, degli impianti meccanici, dei raccordi ferroviari, ecc., per l'esercizio del Magazzino generale, e le garanzie offerte all'Erario, ai depositanti ed ai loro aventi ragione;
3° la specificazione delle categorie di merci al cui deposito il Magazzino e' destinato, e se per sole merci nazionali o nazionalizzate, oppure anche per merci estere, e le indicazioni precise e particolareggiate di tutti i locali che saranno destinati al Magazzino;
4° il regolamento contenente l'indicazione degli obblighi che la persona, societa' o corpo morale, il quale intende esercitare il Magazzino, assume rispetto alla introduzione ed alla estrazione delle merci, alla conservazione loro, alle avarie e ai cali che vi si possono verificare;
5° PARAGRAFO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147.
2. Alla domanda dovranno essere altresi' unite le piante generali e particolari dei locali destinati ad uso del Magazzino.
Art. 3
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147.
Art. 4
1. Il Ministero dello sviluppo economico esegue gli accertamenti e le verifiche necessarie, anche avvalendosi della cooperazione delle camere di commercio, nei termini previsti dall'articolo 19 della legge n. 241 del 1990. Tali accertamenti verranno effettuati, di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane-, quando si tratti di magazzini generali destinati a ricevere merci estere.
Art. 5
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147.
Art. 6
1. Salva sempre la facolta' di revoca per ragioni di pubblico interesse, in caso di grave e persistente trasgressione alle norme di legge o di regolamento, il Ministro per l'economia nazionale, sentito il competente Consiglio provinciale dell'economia, potra', con decreto motivato, revocare in ogni tempo l'autorizzazione.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147.5
Art. 7
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147.
Art. 8
1. Per qualsiasi mutazione che si voglia introdurre nel regolamento e in generale nell'ordinamento del magazzino, dovranno essere osservate le norme di cui agli articoli precedenti.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147.
3. Alla Camera di commercio, industria e agricoltura e' attribuita la vigilanza sui magazzini fiduciari privati e doganali esistenti nella propria circoscrizione.
4. Per i magazzini doganali la vigilanza di cui sopra e' esercitata d'intesa con la competente autorita' doganale.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147.
Art. 9
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147.
Art. 10
1. I Magazzini generali sono responsabili della conservazione e custodia delle merci e derrate in essi depositate, ad esclusione delle avarie e cali naturali provenienti dalla natura e condizione delle merci o derrate e dei casi di forza maggiore.
Art. 11
1. Le note di pegno munite di due firme sono equiparate alle cambiali per l'effetto dello sconto presso gli Istituti di credito, anche quando i relativi statuti richiedano che le cambiali per essere scontate portino tre firme.
Art. 12
1. I Magazzini generali rispondono verso l'Erario pubblico dei diritti e dei dazi dovuti sopra le merci di cui assumono il deposito.
2. Essi sono sottoposti alle disposizioni della legge doganale, ai regolamenti gia' emanati dalla Amministrazione finanziaria, nonche' a quegli altri che potessero essere in seguito imposti con decreto Reale sentito il Consiglio di Stato.
3. Per i Magazzini generali autorizzati a ricevere merci estere da istituirsi in localita' dove non esiste dogana di primo ordine, saranno osservate le norme dell'art. 53 della legge doganale, modificato secondo il Regio decreto-legge 2 settembre 1923, n. 1960.
Art. 13
1. Le fedi di deposito e le note di pegno sono stampate su carta filigranata e dovranno contenere le indicazioni previste dall'art. 461 del Codice di commercio. Inoltre tanto sulla fede di deposito, quanto sulla nota di pegno, dovra' chiaramente risultare se la merce sia stata periziata a cura dei Magazzini generali. In caso affermativo dovra' essere indicato il nome del perito stimatore e il valore di stima da questo attribuito alla merce.
2. Per la stima delle merci depositate per le quali sia richiesta la emissione della fede di deposito e della nota di pegno, i Magazzini generali sono temiti a servirsi di periti regolarmente inscritti nel ruolo del competente Consiglio provinciale dell'economia e designati anno per anno dal Tribunale del luogo.
Art. 14
1. Le fedi di deposito e i loro duplicati, fino a che non siano girati, sono soggetti alla tassa fissa di bollo di L. 2 da applicarsi col mezzo di una marca corrispondente e che terra' luogo di ogni altra tassa di bollo.
2. Le note di pegno sono sottoposte, prima di essere girate, alla stessa tassa di bollo cui sono soggette le cambiali.