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Sez. 6, Sentenza n. 531 del 26/01/1996 Cc. (dep. 18/03/1996) Rv. 204526 - 01

Giudizio - Dibattimento - Atti introduttivi - Impedimento a comparire - Del difensore | Sospensione o rinvio - Applicabilità della relativa disciplina al procedimento di esecuzione - Esclusione - Applicabilità al procedimento di sorveglianza - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-01-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204526-01

Giudizio - Dibattimento - Atti introduttivi - Impedimento a comparire - Del difensore

Il disposto di cui all'art. 486 comma quinto cod. proc. pen. - secondo cui il giudice deve sospendere o rinviare il dibattimento in caso di assenza del difensore che risulti dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento prontamente comunicato - non può trovare applicazione con riguardo alle udienze previste nel procedimento di esecuzione e di sorveglianza; né in contrario rileva la circostanza che l'art. 666 cod. proc. pen. preveda la necessaria presenza del difensore posto che la stessa ben può essere soddisfatto anche da quella del difensore di ufficio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)