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Sez. 1, Sentenza n. 16288 del 10/07/2009 (Rv. 608944 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - IN GENERE | Beni in proprietà della società - Automatico trasferimento in comproprietà dei soci - Esclusione - Poteri dei liquidatori di alienare i beni sociali - Sussistenza - Autorizzazione assembleare - Irrilevanza - Fattispecie in tema di società cooperativa edilizia.
Stato
decisa il 2009-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608944-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - IN GENERE

Il verificarsi di una causa di scioglimento della società - non comportando l'estinzione dell'ente, ma unicamente l'instaurazione del procedimento di liquidazione, al cui esito potrà seguire l'estinzione - non produce l'automatico trasferimento dei beni sociali in capo ai soci, i quali non ne divengono comproprietari: pertanto, l'alienazione dei beni mobili ed immobili, compresi nel patrimonio della disciolta società, deve essere eseguita a cura dei liquidatori, nei compiti dei quali è incluso tipicamente tale incombente, senza necessità di alcuna autorizzazione assembleare (che, ove espressa, resta ininfluente al riguardo), al fine sia di soddisfare le ragioni di eventuali creditori sociali, sia di provvedere all'eventuale distribuzione tra i soci o alla devoluzione dell'attivo residuo, secondo le norme di legge o di statuto. (Fattispecie anteriore al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, in tema di impugnazione, da parte di alcuni soci, della deliberazione di una società cooperativa edilizia in liquidazione, avente ad oggetto l'autorizzazione al liquidatore ad alienare un immobile di proprietà della cooperativa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2452, Cod. Civ. art. 2489, Cod. Civ. art. 2516, Cod. Civ. art. 2519

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)