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Sez. 3, Ordinanza n. 34071 del 05/12/2023 (Rv. 669513 - 01)

LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Novazione del rapporto di locazione - Mera modifica della scadenza o del canone della locazione - Configurabilità - Esclusione - Animus e causa novandi - Necessità - Possibilità di desumere tali elementi aliunde - Sussistenza - Fattispecie. OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - NOVAZIONE - OGGETTIVA - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2023-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669513-01

LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

In tema di locazione, il mutamento del termine di scadenza o dell'ammontare del canone, pur non essendo di per sé sufficiente ad integrare la novazione del rapporto, trattandosi di modificazione accessoria, non esclude che, ove il nuovo contratto si caratterizzi per tali modifiche, l'animus e la causa novandi possano essere desunti aliunde, sulla base di altri elementi che evidenzino la comune intenzione delle parti di dare al rapporto un assetto totalmente nuovo, in funzione di interessi che altrimenti non avrebbero potuto trovare uguale soddisfazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ravvisato l'animus novandi, rispondendo la nuova conformazione temporale del rapporto anche all'interesse della conduttrice di beneficiare di una durata doppia, rispetto a quella su cui avrebbe potuto contare in assenza di modifica).

Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 1231, Legge 27/09/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Legge 27/09/1978 num. 392 art. 28, Legge 27/09/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/09/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)