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Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984)

Testo in vigore al

Art. 15

1. L'articolo 2-ter del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, si applica anche a quei comuni, inferiori ai 5.000 abitanti, che nel 1981 abbiano avuto trasferimenti a consuntivo, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, superiori al 25 per cento rispetto alle erogazioni di cui agli articoli 23, 24 e 25 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153.

2. Ove ricorra l'ipotesi accennata, la somma da erogare e' determinata dalla differenza fra i trasferimenti complessivi per il 1981, di cui agli articoli 23, 24 e 25 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, ivi compresi i trasferimenti a consuntivo disposti ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, e i trasferimenti erogati per il 1982, ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 12 e 22 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

3. Tale contributo integrativo costituisce base per i trasferimenti statali per il 1983 in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131.

4. A tale scopo sono considerate valide le istanze pervenute al Ministero dell'interno entro l'originario termine del 15 maggio 1983.

5. L'onere relativo fa carico al capitolo 1590 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1984.

Art. 16

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 19 della presente legge, i comuni e le province che partecipano ai fondi perequativi di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 4-bis e alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, possono assumere nuovo personale nei limiti percentuali previsti dai commi 4, 4.1 e 4.2 dell'articolo 15 del predetto decreto-legge.

2. E' consentita, inoltre, l'assunzione del personale di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 15 del citato decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, nonche' per la copertura dei posti riservati o da riservare per il collocamento in ruolo dei giovani inseriti nelle graduatorie uniche regionali istituite in attuazione dell'articolo 26-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

3. Si applicano anche per l'anno 1984 le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 15 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

Art. 17

1. Gli enti locali, che hanno usufruito delle anticipazioni accordate dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1977, n. 62, e che alla data del 31 dicembre 1977 non sono stati in grado di assumere il mutuo a ripiano delle perdite delle dipendenti aziende di trasporto, sono autorizzati ad iscrivere nel bilancio 1984 gli interessi passivi maturati dal 1 gennaio 1978 nei confronti del predetto istituto.

2. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a trasformare le esposizioni debitorie per il titolo di cui al comma precedente in un mutuo decennale.

Titolo IV. Disposizioni in materia di esportazioni

Art. 18

1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, recante provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394, e' autorizzata per l'anno 1984 la spesa di lire 1 miliardo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero.

2. E' istituito presso la SACE apposito fondo rotativo, le cui disponibilita' finanziarie potranno essere utilizzate per far fronte agli indennizzi connessi a crediti coperti dalla garanzia assicurativa della SACE medesima e per i quali sia intervenuto un accordo di ristrutturazione a livello intergovernativo.

3. Al fondo affluiranno i rientri relativi ai crediti ristrutturati che hanno beneficiato degli interventi di cui al comma precedente.

4. L'ammontare dei rientri, di cui al comma precedente, va rapportato esclusivamente al corrispondente importo degli indennizzi cui si e' fatto fronte con le disponibilita' finanziarie del fondo di cui al secondo comma. Gli interessi, a qualsiasi titolo maturati, le eventuali differenze di cambio nonche' oneri e spese relativi ai rientri restano, rispettivamente, acquisiti ed a carico della SACE. La dotazione iniziale del fondo e' di 100 miliardi di lire e sara' iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.

5. Le condizioni, modalita' e termini di utilizzo dei mezzi finanziari del fondo saranno regolati da apposita convenzione tra il Ministero del tesoro e la SACE, approvata dal Ministro del tesoro.

6. Il fondo potra' essere ulteriormente alimentato con stanziamenti da autorizzare annualmente in sede di legge di approvazione del bilancio dello Stato.

7. Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, e' incrementato della somma di lire 2.500 miliardi per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento alle esportazioni a pagamento differito previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni.

8. La somma di cui al precedente comma e' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro nel periodo 1985-1990. Le quote relative agli anni 1985 e 1986 restano determinate, rispettivamente, in lire 200 miliardi ed in lire 400 miliardi.

9. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16 della legge 21 maggio 1981, n. 240, e' elevata per l'anno 1984 di lire 4.000 milioni. Per lo stesso anno finanziario sono ridotte di lire 500 milioni ciascuna le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 11 e 21 della menzionata legge 21 maggio 1981, n. 240.

10. L'autorizzazione di spesa di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1983, n. 130, e' ridotta di lire 26.500 milioni; conseguentemente lo stanziamento previsto per l'anno 1984 dal secondo comma dello stesso articolo 8 della medesima legge e' contestualmente ridotto di lire 26.500 milioni.

Titolo V. Disposizioni in materia di personale

Art. 19

1. Il blocco delle assunzioni previsto dall'articolo 9, terzo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, continua ad applicarsi alle amministrazioni ed agli enti ivi indicati anche per l'anno 1984, ad eccezione dei posti che risulteranno vacanti nei ruoli organici per cessazioni dal servizio posteriori al 31 dicembre 1983, nonche' ad eccezione delle assunzioni nei ruoli locali delle amministrazioni statali in provincia di Bolzano di cui all'articolo 89 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione consentita, altresi', l'assunzione per la sostituzione, eventualmente non ancora effettuata, del personale cessato dal servizio per qualsiasi causa nel corso dell'anno 1983, per una aliquota non superiore al quindici per cento dei posti resisi disponibili; l'eventuale frazione di posto derivante dall'applicazione della predetta percentuale si arrotonda all'unita' superiore. Sono parimenti esclusi dal divieto le assunzioni per rinnovo necessario di incarichi temporanei scadenti il 31 dicembre 1983 o nel corso dell'anno 1984 e le assunzioni temporanee per esigenze stagionali in misura e durata non superiori a quelle utilizzate per gli stessi fini nell'anno 1983. Sono altresi' escluse dal divieto le assunzioni a posti messi a concorso negli anni 1983 e precedenti per i quali sia stata formata entro il 31 dicembre 1983 la graduatoria di merito da parte della commissione esaminatrice. Resta salva l'applicazione dell'articolo 2 della legge 1 marzo 1975, n. 44, e dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 22 DICEMBRE 1984, N. 887

2. Continua ad applicarsi, per l'anno 1984, il disposto dell'articolo 9, commi terzo, ultima parte, quinto, sesto, settimo e decimo, della legge 26 aprile 1983, numero 130.1

3. Per il Servizio sanitario nazionale le eventuali necessita' di assunzioni di personale, in special modo sanitario, sono valutate, secondo i rispettivi statuti, dalle regioni nel cui ambito territoriale insistono le relative unita' sanitarie locali. Detta valutazione viene effettuata nei limiti fissati dagli atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi del quinto comma dell'articolo 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130.

Titolo VI. Disposizioni in materia previdenziale

Art. 20

1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1984, le quote di aggiunta di famiglia, nonche' ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato, cessano di essere corrisposti, ad iniziare da quelli di importo piu' elevato in relazione al reddito familiare ed al numero delle persone a carico dei soggetti percettori, secondo la tabella D allegata alla presente legge.

2. Per la determinazione e l'accertamento del reddito familiare si applicano il primo e terzo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79.

3. I datori di lavoro, diversi dalle amministrazioni dello Stato, che non applicano la normativa sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto a cio' autorizzati dalle vigenti disposizioni, sono tenuti a versare alla Cassa unica per gli assegni familiari, entro il termine stabilito per il pagamento dei contributi di previdenza ed assistenza, gli importi non corrisposti in conformita' a quanto disposto dai precedenti commi.

4. Per gli enti pubblici, esclusi quelli territoriali e relativi consorzi ed aziende, le economie conseguenti all'applicazione del presente articolo sono recuperate mediante corrispondente riduzione dei contributi comunque ad essi spettanti a carico dello Stato.

5. In caso di inadempimento totale o parziale, il datore di lavoro e' tenuto al pagamento di una somma aggiuntiva pari a due volte l'ammontare dovuto, ferme restando le ulteriori sanzioni amministrative e penali.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme che disciplinano, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, le materie degli assegni familiari, delle quote di aggiunta di famiglia nonche' di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato.

7. La cessazione dal diritto agli assegni familiari, per effetto delle disposizioni del presente articolo, non comporta la cessazione da altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.

Art. 21

1. Fermi restando gli aumenti delle pensioni derivanti al 1 gennaio 1984 dalla perequazione automatica secondo la vigente normativa, per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza, sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) e di quelle erogate in favore dei soggetti il cui trattamento e' regolato dall'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, dall'articolo 7 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e dall'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, numero 33, i successivi aumenti di perequazione intervengono, a far tempo dal 1 maggio 1984, alle stesse scadenze e con riferimento ai medesimi indici e periodi validi ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.

2. Gli aumenti della pensione ai sensi del comma precedente sono calcolati applicando all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione, che si determina rapportando il valore medio dell'indice relativo al trimestre, che scade in tale data, all'analogo valore medio relativo al trimestre precedente.

3. La percentuale di cui al comma precedente si applica sull'importo non eccedente il doppio del trattamento minimo del Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti.

4. Per le fasce di importo comprese fra il doppio ed il triplo del trattamento minimo detta percentuale e' ridotta al novanta per cento.

5. Per le fasce di importo superiore al triplo del trattamento minimo la percentuale e' ridotta al settantacinque per cento.

6. A decorrere dal 1 maggio 1984, alle pensioni integrate al trattamento minimo, ivi comprese quelle maggiorate ai sensi dell'articolo 14-quater del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave o torbiere, dell'ENASARCO ed a quelle erogate in favore dei soggetti il cui trattamento e' regolato dall'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153; dall'articolo 7 della legge 3 giugno 1975, numero 160, e dall'articolo 14-septies del predetto decreto-legge, e' attribuito un aumento, rapportato ad un anno, in misura pari all'importo che deriverebbe, per l'anno 1984, dall'anticipazione di un mese della cadenza delle perequazioni trimestrali.

7. Le pensioni il cui ammontare risulti compreso tra l'importo del trattamento minimo e l'importo integrato dal predetto aumento sono maggiorate, ove sussista il diritto all'integrazione al minimo, fino a raggiungere l'importo complessivo determinato ai sensi del comma precedente.

8. Con decreto del Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro il 31 ottobre di ciascun anno e, per il 1984, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno determinate le percentuali di variazione dell'indice di cui al secondo comma e le modalita' di corresponsione dei conguagli derivanti dagli scostamenti tra i valori come sopra determinati e quelli accertati.

9. Restano ferme le norme in materia di aumenti per perequazione automatica relativi alla dinamica salariale.

10. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo le pensioni, alle quali si applica la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, dal 1 maggio 1984 sono considerate comprensive dell'indennita' stessa.

11. Gli aumenti dovuti ai sensi del terzo comma sono attribuiti sull'indennita' integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione con le modalita' che saranno stabilite con il decreto interministeriale di cui al sesto comma.

12. Resta ferma la disciplina prevista per l'attribuzione, all'atto della cessazione dal servizio, dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresa la normativa stabilita dall'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79.

13. La disposizione di cui al quinto comma dell'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, non si applica nei confronti del personale che abbia presentato domanda di dimissioni anteriormente al 29 gennaio 1983 e sia cessato dal servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

14. Per il personale che abbia presentato domanda di dimissioni anteriormente al 29 gennaio 1983 per l'attribuzione del beneficio di cui all'articolo 42, terzo comma, o all'articolo 219, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia ancora in servizio, trova applicazione il differimento della decorrenza della pensione, previsto dal quinto comma dell'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79.

15. Al personale di cui al precedente comma e' data facolta' di chiedere, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la revoca della domanda di dimissioni.

Art. 22

1. Il complesso dei trasferimenti dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, e' fissato per l'anno 1984 in lire 22.425 miliardi.

2. Le anticipazioni di tesoreria di cui al precedente comma sono autorizzate senza di oneri di interessi

Titolo VII. Disposizioni in materia sanitaria

Art. 24

1. Al fine di razionalizzare l'erogazione delle prestazioni sanitarie in regime convenzionale, nel rispetto dell'autonomia e del segreto professionale dei sanitari convenzionati, gli accordi collettivi nazionali, stipulati ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in sede di rinnovo della parte normativa degli stessi, in aggiunta ai criteri definiti dall'anzidetto articolo devono prevedere:

  1. a) le forme di responsabilizzazione degli ordinatori di spesa al fine di contenere le spese da ancorare a parametri prefissati dalla regione sulla base di indici medi regionali di spesa raccordati a quelli nazionali;

  2. b) l'istituzione di commissioni professionali a livello regionale con la partecipazione di rappresentanti dei medici convenzionati, della regione, scelti tra esperti qualificati delle strutture pubbliche universitarie e ospedaliere, e dell'ordine professionale, con il compito di definire gli standards medi assistenziali e di fissare la procedura per le verifiche di qualita' dell'assistenza.
    Nella definizione degli standards medi assistenziali dovranno altresi' essere previste le ipotesi di eccessi di spesa che potranno dar luogo, ove non giustificate, a sanzioni da determinarsi secondo i criteri previsti dal punto 8, terzo comma, del richiamato articolo 48;

  3. c) l'impegno dei sanitari convenzionati a fornire informazioni sui servizi prestati anche mediante la prescrizione a lettura automatica standardizzata di cui all'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nonche' l'obbligo delle unita' sanitarie locali di comunicare periodicamente ai sanitari e alle commissioni di cui alla precedente lettera b) i dati informativi sul comportamento prescrittivo dei medici convenzionati.

2. In caso di mancata designazione dei componenti entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di approvazione dell'accordo collettivo nazionale, la regione costituisce in via provvisoria la commissione professionale, che resta in attivita' fino alla costituzione della commissione definitiva.

3. In applicazione dei principi di contestualita' e di omogeneizzazione affermati nell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, in deroga al primo comma del citato articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli accordi convenzionali, in scadenza o gia' scaduti al 31 dicembre 1983, sono rinnovati con scadenza al 30 giugno 1985.

Art. 25

1. Sulla base degli obiettivi del Servizio sanitario nazionale e dei livelli assistenziali previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, il finanziamento del Servizio sanitario nazionale a carico del bilancio dello Stato per il triennio 1984-86 e' determinato:

  1. a) per la parte corrente, in lire 108.580 miliardi, cosi' ripartite:

    1. 1) esercizio 1984: lire 34.000 miliardi;

    2. 2) esercizio 1985: lire 36.380 miliardi;

    3. 3) esercizio 1986: lire 38.200 miliardi;

    4. 4) per le attivita' a destinazione vincolata sono riservate, sugli importi sopra indicati, rispettivamente, le somme di lire 505 miliardi per il 1984, di lire 700 miliardi per il 1985 e di lire 750 miliardi per il 1986;

  2. b) per la parte in conto capitale, in lire 3.550 miliardi, da ripartire dal CIPE nel triennio, su proposta del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuti presenti i piani sanitari regionali e le esigenze di riequilibrio territoriale nella dotazione di servizi sanitari, nelle seguenti quote:

    1. 1) per investimenti di mantenimento, in ciascun anno del triennio, rispettivamente, miliardi 200, 350, 500, per un totale di miliardi 1.050;

    2. 2) per investimenti di innovazione, in ciascun anno del triennio, rispettivamente, miliardi 450, 650, 700, per un totale di miliardi 1.800;

    3. 3) per investimenti di trasformazione, in ciascun anno del triennio, rispettivamente, miliardi 100, 200, 400, per un totale di miliardi 700.

2. A modifica di quanto previsto dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le somme di cui alle lettere b), c) ed e) del primo comma dello stesso articolo sono trattenute dalle unita' sanitarie locali, dalle regioni e province autonome e sono utilizzate per il 50 per cento ad integrazione del finanziamento di parte corrente e per il 50 per cento per l'acquisto di attrezzature in conto capitale.

3. Le regioni e le province autonome che possono con proprie leggi assicurare prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive a quelle previste dal precedente comma, con prelievo dalla quota del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per le regioni a statuto ordinario, e dalle corrispondenti entrate di parte corrente previste ai rispettivi ordinamenti per le regioni a statuto speciale o province autonome, ovvero attingendo ad economie di gestione delle somme loro attribuite dal fondo sanitario nazionale. Le regioni e le province autonome sono tenute, nel caso, ad instaurare una contabilita' separata.

Art. 26

1. Nei limiti dei disavanzi delle unita' sanitarie locali accertati al 31 dicembre 1983, verificati dai revisori dei conti ai sensi del secondo comma dell'articolo 18 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, i tesorieri delle unita' sanitarie locali sono autorizzati - anche in deroga al disposto dell'articolo 50, primo comma, punto 9), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed alle proprie norme statutarie - a provvedere al pagamento in anticipazione delle partite debitorie verso i fornitori, i medici, le farmacie, le strutture convenzionate, il personale in servizio e in quiescenza delle unita' sanitarie medesime, anche per quanto attiene all'attuazione dello accordo unico nazionale di lavoro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, nonche' verso gli assistiti per i rimborsi relativi a prestazioni erogate in forma indiretta. Le partite debitorie derivanti da determinazioni o da revisione di prezzi, tariffe o diarie per contratti o convenzioni ed afferenti agli anni 1983 e precedenti, si considerano giunte a scadenza entro il 31 dicembre 1983 purche' le deliberazioni relative, di competenza delle unita' sanitarie locali o delle regioni, siano state adottate entro lo stesso termine e sempre nei limiti del disavanzo accertato al 31 dicembre 1983.

2. Il pagamento in anticipazione di cui al comma precedente puo' aver luogo solo a fronte di mandati di pagamento accompagnati da apposita dichiarazione rilasciata dal presidente del comitato di gestione e certificata dal collegio dei revisori, da cui risulti che trattasi di pagamenti riferiti esclusivamente a debiti per i quali sia giunto a scadenza entro il 31 dicembre 1983 il termine ultimo di pagamento. I debiti che vengono a scadenza nell'esercizio 1984, ancorche' sorti negli esercizi precedenti, fanno carico alle dotazioni di cassa dell'anno 1984.

3. Nelle more della definizione dei rapporti tra lo Stato e i tesorieri conseguenti all'applicazione dei precedenti commi, sulle somme erogate dai tesorieri stessi viene riconosciuto, a carico del bilancio dello Stato, un tasso di interesse in misura pari a quella prevista dalla convenzione in atto con la unita' sanitaria locale.

4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GENNAIO 1985, N. 8, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 MARZO 1985, N. 103 COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GENNAIO 1985, N. 8, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 MARZO 1985, N. 103 Le somme riscosse in conto dei residui attivi accertati al 31 dicembre 1983 devono essere destinate secondo la seguente inderogabile scala di priorita':

  1. a) al pagamento delle partite debitorie verso i fornitori, i medici, le farmacie, le strutture convenzionate, il personale in servizio e in quiescenza delle unita' sanitarie locali, anche per quanto attiene all'attuazione dell'accordo unico nazionale di lavoro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, nonche' verso gli assistiti per i rimborsi relativi a prestazioni erogate in forma indiretta, di cui al primo comma, non pagate dai tesorieri;

  2. b) a riduzione delle esposizioni verso i tesorieri conseguenti alle liquidazioni disposte in attuazione del primo comma o precedentemente gia' esistenti;

  3. c) al pagamento di altre partite debitorie accertate al 31 dicembre 1983, ivi compresi gli eventuali interessi passivi maturati su tali partite successivamente a tale data.

5. Con successivo provvedimento legislativo sono definiti i criteri e le modalita' con i quali si provvede alla regolarizzazione del debito dello Stato verso i tesorieri in relazione alle liquidazioni da questi disposte ai sensi del primo comma, nonche' i criteri e le modalita' per il ripiano del residuo disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 1983 e dei relativi interessi che giungeranno a maturazione successivamente a tale data. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 1984, la spesa di lire 225 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, soltanto in termini di competenza.

6. La determinazione del disavanzo di cui al primo comma deve tener conto anche delle quote di cui all'articolo 69, primo comma, lettera b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

7. A tal fine le regioni sono tenute ad assegnare alle unita' sanitarie locali le quote non versate all'entrata dello Stato successivamente all'anno 1980.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico di cui all'articolo 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, aventi personalita' giuridica di diritto pubblico.

Art. 27

1. Il fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ferme restando le procedure previste nel citato articolo, e' ripartito per l'esercizio 1984 dal CIPE fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei seguenti criteri:

  1. a) assegnazione di una quota uniforme per le spese generali di gestione delle unita' sanitarie locali;

  2. b) determinazione di un fondo di sviluppo per il finanziamento di attivita' e presidi a dislocazione disomogenea nel territorio nazionale da ripartire selettivamente per l'attivazione di servizi e presidi nelle localita' carenti e per finanziare in maniera differenziata e con vincolo di destinazione le attivita' di alta specializzazione a bacino di utenza interregionale;

  3. c) enucleazione di un fondo per attivita' di rilievo a destinazione vincolata;

  4. d) ripartizione della quota ulteriore del fondo secondo la popolazione presente desunta dai dati dell'Istituto centrale di statistica, con compensazione centrale della mobilita' sanitaria.

2. A tal fine le regioni sono tenute a far pervenire al Ministero della sanita' ogni tre mesi i dati necessari a determinare la mobilita' sanitaria registrata e la migrazione temporanea, sulla base di schede tipo di rilevazione predisposte dallo stesso Ministero, distinta per l'assistenza ospedaliera in generale, specialistica e di alta specializzazione.

3. Le quote del fondo di sviluppo assegnate per l'attivazione di nuovi servizi sono erogate a dimostrazione della effettiva realizzazione dei servizi stessi e del conseguente potenziamento dei livelli di assistenza.

4. Il fondo per attivita' a destinazione vincolata e' ripartito per il finanziamento delle seguenti attivita':

  1. a) formazione professionale di base delle figure infermieristiche tecniche e aggiornamento professionale del personale dipendente;

  2. b) progetti-obiettivo di rilevanza nazionale;

  3. c) progetti-obiettivo di rilevanza regionale;

  4. d) ricerca finalizzata;

  5. e) educazione sanitaria.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e' consentito alle regioni, sentite le unita' sanitarie locali, di utilizzare parte del fondo sanitario regionale per attivita' svolte nell'interesse e per conto delle unita' sanitarie locali, quando sia dimostrata la convenienza economica o lo consigli il rilievo regionale dell'attivita' da svolgere.

6. Il Governo della Repubblica emana, ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, atto di indirizzo relativo ai flussi informativi sull'attivita' gestionale ed economica delle unita' sanitarie locali sia nei confronti delle regioni che dello Stato.

7. Il terzo periodo del primo comma dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' abrogato.

Art. 28

1. A decorrere dal 1984, qualora il consuntivo dell'esercizio finanziario si chiuda con un disavanzo non ripianabile con risorse a disposizione dell'unita' sanitaria locale e non siano previste misure adeguate per riassorbirlo entro il secondo anno successivo a quello cui si riferisce il consuntivo, la regione provvede ad esercitare, previa diffida, attraverso il comitato regionale di controllo, i poteri sostitutivi relativamente agli atti di competenza del comitato di gestione e dell'assemblea dell'unita' sanitaria locale, ovvero richiede, con deliberazione motivata in riferimento a inadempienze del comitato di gestione, lo scioglimento di quest'ultimo al commissario del Governo.

2. Il comitato deve essere ricostituito entro sei mesi.

Art. 29

1. Nel rispetto delle previsioni finanziarie di cui all'articolo 25, a decorrere dall'esercizio 1984, il disavanzo di gestione risultante dal conto consuntivo dell'unita' sanitaria locale, ferma restando l'applicazione dell'articolo precedente, e' ripianato a cura della regione o provincia autonoma competente.

2. Quando il disavanzo non puo' essere ripianato con le disponibilita' complessive di parte corrente della quota del fondo sanitario nazionale assegnate alla regione o provincia autonoma, o con le disponibilita' derivanti dalle entrate previste dal secondo comma dell'articolo 25, la regione o provincia autonoma e' tenuta a ripianare il disavanzo delle unita' sanitarie locali mediante:

  1. 1) prelievo dei fondi necessari dalla quota del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e per le regioni a statuto speciale o province autonome dalle corrispondenti entrate di parte corrente previste dai rispettivi ordinamenti;1 2) quote di partecipazione al costo delle prestazioni, con esenzione dei soggetti esonerati dalla partecipazione alla spesa in base a leggi nazionali e garantendo la gratuita' delle prestazioni ospedaliere e la somministrazione gratuita dei farmaci di cui al secondo comma del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

3. Limitatamente all'esercizio 1984 la disposizione di cui al primo comma si applica esclusivamente al disavanzo della gestione di competenza.

Art. 30

1. Per l'esercizio delle proprie competenze nelle attivita' di tipo socio-assistenziale, gli enti locali e le regioni possono avvalersi, in tutto o in parte, delle unita' sanitarie locali, facendosi completamente carico del relativo finanziamento. Sono a carico del fondo sanitario nazionale gli oneri delle attivita' di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali. Le unita' sanitarie locali tengono separata contabilita' per le funzioni di tipo socio-assistenziale ad esse delegate.

Art. 31

1. Il Ministro della sanita' provvede, con proprio decreto da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio sanitario nazionale, udito previamente il Consiglio di Stato, alla definizione di capitolati generali per forniture di beni e servizi alle unita' sanitarie locali, nonche' di capitolati speciali.1

2. E' istituito presso le regioni l'albo regionale dei fornitori del Servizio sanitario nazionale. Il Ministro della sanita' provvede, con propri decreti, all'individuazione delle tipologie e delle classi di appartenenza, dei requisiti per l'iscrizione nel rispetto della normativa vigente nazionale e comunitaria.

Art. 32

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanita', in attuazione dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ferme restando le disposizioni del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, procede con proprio decreto, su conforme parere del Consiglio sanitario nazionale, alla revisione generale del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, avendo riguardo, per quanto concerne la fascia esente da ogni partecipazione, ai farmaci ad azione specifica, prescrivibili unicamente per la terapia di forme morbose di grave pericolosita', con esclusione da tale fascia dei medicinali suscettibili di impiego in situazioni patologiche diverse, secondo criteri di rigorosa selezione per gli altri prodotti, prevedendo confezioni ridotte in funzione dei cicli di malattia e garantendo comunque il contenimento della spesa farmaceutica per il 1984 entro il limite di lire 4.000 miliardi.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanita' presenta alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sulla prevedibile evoluzione della spesa farmaceutica per l'anno 1984, che tenga conto della ristrutturazione del prontuario terapeutico, e sull'andamento della spesa sanitaria nel primo trimestre dell'anno in relazione alla complessiva manovra finanziaria delineata dalla presente legge.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanita', il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e il Ministro per il commercio con l'estero, sentite le organizzazioni dei lavoratori e dell'industria, presenta al CIPE un piano di settore per la ristrutturazione della produzione dei farmaci. Il piano di settore deve avere particolare riguardo alle trasformazioni poliennali, allo sviluppo della ricerca finalizzata, alle produzioni innovative, all'esportazione e all'occupazione. Esso deve, altresi', essere in armonia con i criteri indicati per la ristrutturazione e la riqualificazione del prontuario terapeutico.

4. Per l'esercizio 1984 le prestazioni di diagnostica specialistica ad alto costo ed in particolare le prestazioni di tomografia assiale computerizzata (TAC), di ecografia, di diagnostica radioimmunologica (RIA) di costo complessivo superiore a lire 150.000, e di ortopanoramica, debbono essere eseguite su prescrizioni dello specialista del Servizio sanitario nazionale presso le strutture pubbliche che erogano assistenza pubblica ai sensi degli articoli 39, 40, 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o, in via eccezionale, in caso di impossibilita' accertata, presso strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale.6

5. Le commissioni regionali di controllo, di cui all'articolo 24 debbono valutare con particolare attenzione i dati relativi alle prestazioni in questione e alla spesa conseguente.

6. Per gli esami ad alto costo si procede, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad una accurata revisione delle tariffe, delle voci prescrivibili e dei tempi di ripetizione degli accertamenti.

7. Per l'esercizio 1984, non possono essere prescritti a carico del Servizio sanitario nazionale accertamenti specialistici di laboratorio e diagnostico-strumentali occorrenti al cittadino per sue esigenze non di tipo diagnostico-curativo, legate al rilascio di documenti amministrativi - ad esclusione delle certificazioni obbligatorie per legge per motivi di studio e di lavoro - e all'esercizio di attivita' volontarie sportive professionistiche.2

Art. 33

1. A decorrere dal 1 gennaio 1984 la misura dei contributi sociali di malattia di cui all'articolo 4, comma quarto, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, a carico dei liberi professionisti, degli esercenti attivita' commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti, e' ulteriormente maggiorata, rispettivamente, del 20 per cento, del 15 per cento, del 10 per cento e del 5 per cento.

2. A decorrere dal 1 gennaio 1984 la misura del contributo aggiuntivo aziendale di cui all'articolo 12, comma sesto, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, gia' elevata dall'articolo 14, terzo comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181, dovuto dagli artigiani ed esercenti attivita' commerciali, e' ulteriormente elevata dal tre al quattro per cento.

3. A decorrere dal 1 gennaio 1984 la misura della maggiorazione del contributo dovuto dai liberi professionisti di cui all'articolo 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, gia' elevata dall'articolo 14, quarto comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181, e' ulteriormente elevata dal tre al quattro per cento.

Titolo VIII. Disposizioni in materia di aziende autonome dello stato e di tariffe

Art. 34

1. Per l'anno 1984 le anticipazioni dello Stato all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed all'Azienda delle ferrovie dello Stato per il pareggio dei relativi bilanci restano stabilite, rispettivamente, in lire 1.383.308.175.000 ed in lire 1.798.647.454.000.

2. Al definitivo equilibrio delle rispettive gestioni le predette aziende sono tenute a provvedere mediante i necessari adeguamenti tariffari.

3. Per il finanziamento di investimenti le aziende autonome possono contrarre mutui all'estero. All'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato si applicano le norme di cui al secondo comma dell'articolo 4 della legge 12 febbraio 1981, n. 17.

4. All'articolo 6 della legge 12 agosto 1982, n. 531, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
"Alle operazioni finanziarie di cui sopra si applicano le norme di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 41 della legge 21 dicembre 1978, n. 843".

5. Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, l'importo complessivo previsto dall'articolo 1 della predetta legge viene elevato da lire 2.750 miliardi a lire 3.531 miliardi.

6. Gli importi stabiliti per i settori di intervento dall'articolo 2 della citata legge 10 febbraio 1982, n. 39, sono elevati rispettivamente:

  1. 1) da lire 250 miliardi a 280 miliardi per il completamento degli impianti di meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi;

  2. 2) da lire 100 miliardi a lire 113 miliardi per il completamento dell'automazione dei servizi amministrativo-contabili, nonche' il potenziamento dei servizi di bancoposta;

  3. 3) da lire 260 miliardi a lire 290 miliardi per il completamento e l'integrazione della rete telex e trasmissione dati;

  4. 4) da lire 40 miliardi a lire 46 miliardi per il rinnovamento e potenziamento dei centri radio gestiti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

  5. 5) da lire 350 miliardi a lire 477 miliardi per il completamento degli edifici destinati a sede degli impianti di meccanizzazione, della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi, nonche' per la costruzione di edifici per i servizi operativi e del movimento postale;

  6. 6) da lire 350 miliardi a lire 356 miliardi per la costruzione e l'acquisto di edifici destinati agli uffici di settore e di quartiere nelle grandi citta', come previsto nei piani regolatori postali;

  7. 7) da lire 450 miliardi a lire 655 miliardi per la costruzione e l'acquisto di immobili da destinare ad alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

  8. 8) da lire 750 miliardi a lire 1.091 miliardi per la costruzione e l'acquisto di edifici da adibire a sede di uffici locali non ubicati in capoluogo di provincia, sulla base delle proposte dei comitati tecnico - amministrativi, previsti dall'articolo 14 della legge 12 marzo 1968, n. 325;

  9. 9) da lire 150 miliardi a lire 166 miliardi per l'acquisto dei mezzi operativi occorrenti per il potenziamento dei trasporti postali urbani ed interurbani su strada in gestione diretta, nonche' delle relative infrastrutture;

  10. 10) da lire 50 miliardi a lire 57 miliardi per il potenziamento e lo sviluppo dell'attivita' scientifica.

7. Ai fondi necessari per il finanziamento della maggiore occorrenza di lire 781 miliardi si provvede con operazioni di credito cui si applicano tutte le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 della legge 10 febbraio 1982, n. 39.

8. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni fino alla concorrenza della predetta maggiore occorrenza di lire 781 miliardi.

9. I pagamenti non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti nel bilancio della predetta Amministrazione che, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, restano determinati come segue:

10. 593 miliardi di lire per l'anno 1984;

11. 887 miliardi di lire per l'anno 1985;

12. 745 miliardi di lire per l'anno 1986;

13. 257 miliardi di lire per l'anno 1987.

14. All'articolo 28 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, e' aggiunto il seguente comma:
"Il Ministro del tesoro puo' autorizzare l'ente mutuante - con il quale l'ANAS ha gia' stipulato convenzioni finanziarie a fronte delle quali non sia ancora intervenuta somministrazione - a contrarre prestiti anche in valuta per effettuare le somministrazioni stesse.
In tal caso, l'ANAS e' autorizzata ad assumere impegni per il controvalore in lire degli importi in valuta dovuti per il servizio di capitale ed interessi".

Titolo IX. Disposizioni diverse

Art. 35

1. Il contributo straordinario dello Stato all'Ente nazionale per la cellulosa e la carta di cui all'articolo 39 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' elevato, per l'anno 1984, di lire 120 miliardi verso contestuale riduzione di lire 55 miliardi dello stanziamento iscritto al capitolo n. 7545 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1984, intendendosi ridotte dello stesso importo le somme da iscrivere nello stato di previsione della spesa del predetto Ministero ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902. L'importo del contributo straordinario puo' essere utilizzato dall'ente anche per la corresponsione di contributi ed integrazioni relativi ad anni precedenti.

2. Il fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiato da pubbliche calamita', gia' elevato a lire 54.500 milioni con l'articolo 1 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, e' ulteriormente elevato a lire 104.500 milioni. La maggiore spesa di lire 50.000 milioni e' ripartita nel quinquennio 1984-1988, in ragione di lire 10.000 milioni annui.

3. A decorrere dall'anno finanziario 1984, per far fronte agli oneri derivanti dalla rivalutazione dei titoli di cui all'articolo 38, lettera c), della legge 30 marzo 1981, n. 119, viene annualmente iscritto, a titolo provvisorio e salvo conguaglio, nel bilancio di assestamento o nel bilancio dell'anno successivo, un apposito stanziamento nello stato di previsione del Ministero del tesoro, commisurato all'onere che si presume derivera', per l'anno cui si riferisce il bilancio, dalla rivalutazione nominale del capitale in base al lasso di inumazione risultante dall'indice prescelto.

4. Il predetto stanziamento affluira' ad apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoriera centrale denominate "Conto speciale per fronteggiare gli oneri di rivalutazione dei certificati di credito del tesoro reali", dal quale verranno prelevate le occorrenze necessarie in occasione del rimborso dei titoli di cui al terzo comma.

5. A decorrere dalla data di inquadramento nei ruoli organici dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale del personale di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, le quote di stanziamenti per stipendi ed oneri riflessi relativi al predetto personale, iscritti negli stati di previsione delle amministrazioni da cui dipende il personale stesso, saranno trasferite all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri della difesa e dei trasporti.

6. Ferma restando la dimensione finanziaria dei vari programmi di edilizia sovvenzionata e convenzionata-agevolata, ivi compresi quelli straordinari di cui al decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, ed al decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, i cui fondi sono depositati nei conti correnti di tesoreria intestati alla sezione autonomia per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti, il Ministro del tesoro puo' autorizzare, con propri decreti, la medesima sezione autonoma ad effettuare giro-fondi tra gli stessi conti correnti, salvo successivo reintegro, al fine di fronteggiare eventuali insufficienze di cassa dei predetti programmi.

7. La lettera b) dell'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e' cosi' modificata:
"b) certificati di credito del tesoro, di durata fino a dieci anni, con cedola di interesse anche variabile. Con decreti del Ministro del tesoro sono determinati la durata, i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito del tesoro, i piani di rimborso dei medesimi, nonche' ogni altra condizione e modalita' relative al collegamento anche tramite consorzi, pure di garanzia - all'emissione ed all'ammortamento, anche anticipato, dei titoli stessi. I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi, e possono essere sottoscritti, in deroga ai rispettivi ordinamenti, anche dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonche' dalla Cassa depositi e prestiti. Ove le eventuali estrazioni a sorte dei certificati di credito avvengano presso la direzione generale del debito pubblico, la commissione istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, e' integrata, all'uopo, - da un rappresentante della direzione generale del tesoro".

8. La lettera c) dell'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, gia' modificata dall'articolo 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e' cosi' modificata:
"c) titoli denominati in ECU (European currency unit), oppure in lire italiane riferite all'ECU, ovvero prestiti internazionali in qualsiasi valuta, di durata fino a dieci anni, nonche' titoli in lire rivalutabili negli interessi e nel capitale in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi impliciti del prodotto interno lordo al costo dei fattori. Con decreto del Ministro del tesoro sono determinati la durata, le caratteristiche, i prezzi, i tassi di interesse ed ogni altra condizione e modalita' relative all'emissione ed al collocamento di tali titoli ed all'accensione dei predetti prestiti".

9. Gli istituti regionali di mediocredito, costituiti ai sensi delle leggi 22 giugno 1950, n. 445, 11 aprile 1953, n. 298, 13 marzo 1953, n. 208, e 31 luglio 1957, n. 742, e successive integrazioni, nonche' la sezione speciale per il credito industriale presso la Banca nazionale del lavoro, sono autorizzati, in deroga alle norme di legge e di statuto, ad esercitare il credito a medio e lungo termine a favore delle medie e piccole imprese, anche artigiane, appartenenti a tutti i settori dell'industria, ivi comprese la produzione e la distribuzione di energia, del commercio, dei trasporti e comunicazioni e dei servizi, al fine di favorire lo sviluppo delle attivita' produttive nei territori di rispettiva competenza.

10. I predetti istituti sono altresi' autorizzati a compiere operazioni con la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni.

11. Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, sono indicati, ai fini dell'utilizzo dei prestiti della Banca europea per gli investimenti (BEI), della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e del Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa, i parametri dimensionali della piccola e media impresa.

12. Il finanziamento previsto per il triennio 1981-1983 dall'articolo 13, primo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, per i programmi di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 della legge stessa, e' esteso, con le modalita' e per le finalita' ivi previste, all'anno 1984 a valere sullo stanziamento di lire 500 miliardi indicato nella tabella A allegata alla presente legge.

13. Le opere riguardanti l'area territoriale di Gioia Tauro, di cui al terzo comma dell'articolo 10 della legge 30 marzo 1981, n. 119, possono essere eseguite in gestione diretta dalla Cassa per il mezzogiorno.

14. Nell'articolo 21, quarto comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole "per un importo superiore al 12 per cento dell'ammontare" sono sostituite dalle altre "per un importo superiore al 6 per cento dell'ammontare", e le parole "che costituisce il limite del 12 per cento" sono sostituite dalle altre "che costituisce il limite del 6 per cento".

15. Le agevolazioni ai turisti stranieri previste dalla legge 22 febbraio 1982, n. 44, sono prorogate fino al 31 dicembre 1984.

16. All'onere derivante dalla suddetta proroga si provvede a carico della disponibilita' esistente sulla contabilita' speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma ed intestata alla direzione generale affari generali del turismo e dello sport, Ministero del turismo e dello spettacolo.

17. Il contributo ordinario annuo concesso al comune di Roma ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280, a titolo di concorso dello Stato agli oneri finanziari che il comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica, e' elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1984, a lire venticinque miliardi.

18. A valere sull'assegnazione di lire 1.660 miliardi disposta per l'anno 1984 ai sensi dell'articolo 4 della legge 1 dicembre 1983, n. 651, e' autorizzata la concessione di un contributo speciale di lire 40 miliardi in favore della regione Calabria, quale finanziamento integrativo degli interventi di cui all'articolo 22 della legge 26 aprile 1983, n. 130.