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Sez. 3, Sentenza n. 603 del 22/01/1998 (Rv. 511838 - 01)

PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI ALTRUI - PROPRIETARIO DEL MATERIALE - RIVENDICA | Terzo - Nozione - Rispetto al proprietario del suolo e dei materiali - Contratto di appalto tra il proprietario del suolo e il costruttore con materiali altrui - Art. 937 cod. civ. - Applicabilità - Conseguenze - Onere del proprietario dei materiali di rivendicarli - Sussistenza - Giudizio di cognizione - Necessità - Notifica del precetto per consegna coattiva, ottenuta contro il costruttore, al proprietario del fondo - Inidoneità.
Stato
decisa il 1998-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511838-01

PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI ALTRUI - PROPRIETARIO DEL MATERIALE - RIVENDICA

L'art. 937 cod. civ. (norma che disciplina i diritti del proprietario di materiali impiegati su suolo altrui), non richiede - diversamente dall'art. 936 cod. civ. - che il costruttore su suolo non proprio - e perciò terzo rispetto al proprietario degli uni e dell'altro - non sia legato da alcun rapporto con quest'ultimo, tant'è invece che il terzo comma prevede la pattuizione di un prezzo con il costruttore; pertanto il proprietario di materiali con cui un appaltatore ha eseguito una costruzione su suolo altrui, se vuole, entro sei mesi chiederne la separazione, ha l'onere di rivendicarli (art. 948 cod. civ.), nei confronti del proprietario del suolo, in un giudizio di cognizione - ovvero in riconvenzionale nell'opposizione alla consegna, instaurata dal proprietario del suolo - non essendo all'uopo sufficiente notificargli il titolo esecutivo per la consegna, ottenuto nei confronti del costruttore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 937, Cod. Proc. Civ. art. 606, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1665

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)