Sez. 2, Sentenza n. 8796 del 28/06/2000 (Rv. 538129 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) | Anticipazione di alcuni effetti - Consegna immediata della cosa - Promissario acquirente - Qualità di possessore della cosa - Esclusione - Detenzione - Configurabilità - Conseguenze.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE)
Nel contratto preliminare ad effetti anticipati - in base al quale le parti, nell'assumere l'obbligo della prestazione del consenso a contratto definitivo, convengono l'anticipata esecuzione di alcune delle obbligazioni nascenti da questo, quale la consegna immediata della cosa al promissario acquirente, con o senza corrispettivo - la disponibilità del bene conseguita dal promissario acquirente ha luogo con la piena consapevolezza dei contraenti che l'effetto traslativo non s'è ancora verificato, risultando, piuttosto dal titolo l'altruità della cosa. Ne consegue che deve ritenersi inesistente nel promissario acquirente l'"animus possidendi", sicché la sua relazione con la cosa va qualificata come semplice detenzione, con esclusione dell'applicabilità alla fattispecie della disciplina di cui all'art. 1148 cod. civ., relativa all'obbligo del possessore in buona fede di restituire i frutti percepiti dopo la domanda giudiziale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1148
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)