diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 21852 del 14/02/2024 Ud. (dep. 31/05/2024) Rv. 286502-01

GIUDICE DI PACE - SANZIONI - IN GENERE | Reati di competenza del giudice di pace - Erronea applicazione della sospensione condizionale della pena - Ricorso per cassazione - Revoca del beneficio - Necessità - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-02-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286502-01

GIUDICE DI PACE - SANZIONI - IN GENERE

In tema di reati di competenza del giudice di pace, il trattamento sanzionatorio non contempla la sospensione condizionale della pena, sicché nel caso di erronea applicazione del beneficio, la Corte di cassazione deve provvedere, su richiesta dell'imputato, alla revoca dello stesso, poiché diversamente si determinerebbe un trattamento sanzionatorio ibrido che viola il principio di legalità delle pene.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620 com. 1 lett. L, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 60 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)