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Sez. 1, Sentenza n. 1558 del 18/05/1968 (Rv. 333275 - 01)

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - APPELLO - IN VIA INCIDENTALE - INDAGINE PRELIMINARE - ACCERTAMENTO DEI PRESUPPOSTI PER IL GIUDIZIO DI FALSO - EFFETTI - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO PRINCIPALE - RIMESSIONE DEL GIUDIZIO DI FALSO AL TRIBUNALE.*
Stato
decisa il 1968-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333275-01

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - APPELLO - IN VIA INCIDENTALE - INDAGINE PRELIMINARE - ACCERTAMENTO DEI PRESUPPOSTI PER IL GIUDIZIO DI FALSO - EFFETTI - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO PRINCIPALE - RIMESSIONE DEL GIUDIZIO DI FALSO AL TRIBUNALE.*

La querela incidentale di falso, a differenza della querela principale, non e fine a se stessa, ma e preordinata alla lite principale percio, la Corte d' appello, davanti alla quale sia proposta querela di falso in via incidentale, e tenuta a compiere un'indagine preliminare (indicium rescindens)al fine di accertare se ricorrano i presupposti per un giudizio di falso (iudicium rescissorium) se cioe la querela sia stata ritualmente proposta e se il documento impugnato di falso sia rilevante per la decisione della causa. Accertata la sussistenza di tali presupposti la Corte d' appello deve, a norma dell'art. 355 cod.proc.civ., non gia decidere in merito all'incidente, ma sospendere il giudizio e fissare alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa di falso davanti al tribunale, in modo che il giudizio rescissorio possa svolgersi con la garanzia del doppio grado di giurisdizione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 222 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 355

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)