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Sez. 2 - , Sentenza n. 7016 del 12/03/2019 (Rv. 653286 - 01)

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE | Utilizzo dell’opera di procacciatori di clienti – Illecito disciplinare ex art. 147 della legge notarile - Successione di leggi nel tempo - Condotta sanzionata - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653286-01

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE

In materia di responsabilità civile dei notai, l'utilizzo di procacciatori di clienti da parte del notaio costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 147, comma 1, lett. c), della legge notarile anche in seguito alla modifica introdotta con la l. n. 124 del 2017. Peraltro, l'illecito disciplinare è soggetto alle norme vigenti al tempo della sua commissione, restando irrilevante la loro successiva abrogazione o modificazione in senso favorevole all'incolpato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte d'appello che aveva sanzionato il notaio per avere appaltato a una società, nella vigenza della normativa precedente alla modifica del 2017, un servizio stabile di procacciamento di clientela inclusivo dello svolgimento di attività di studio delle questioni giuridiche connesse alla redazione degli atti pubblici da stipulare, le cui bozze venivano dalla stessa predisposte).

Riferimenti normativi: Legge 16/02/2013 num. 89 art. 147 com. 1, Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 144 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)